Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del PG per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
NOME impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Torino, il 21/02/24 ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l’illegalità della misura di sicurezza della confisca del provento dell’attività criminosa.
Il ricorrente, condannato su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina lamenta che non sussiste nel caso un collegamento eziologico tra ir reato e il denaro confiscato. Ritiene il ricorrente che la confisca del denaro proveniente dal reato di vendita di sostanze stupefacenti non è applicabile al caso di mera detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, per cui si procede; pertanto, la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del reo non costituisce il profitto del reato perché non può qualificarsi quale vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecita detenzione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento, atteso che nel caso deposto all’attenzione di questa Corte per il reato di detenzione di stupefacenti, sebbene si tratti di confisca concordata tra le parti, l’accordo di patteggiamento non può avere ad oggetto una misura di sicurezza non prevista dalla legge.
Con la sentenza ex art. 444 c o d proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. ovvero la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero it vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854; S e z. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv.264941-01).
Per i reati in materia di stupefacenti l’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 prevede che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 73 comma
5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valo corrispondente a tale profitto o prodotto.
GLYPH In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità esclude la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, dpr 309 del 1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti quale condotta ex se improduttiva di incremento e conomico in capo all’agente, e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili somme di denaro altre utilità (da ultimo Se z 4, n. 22678 del 5/06/ 2024, Gullì, n.m.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME COGNOME, Rv.265247, in motivazione).
In definitiva, in relazione al reato di detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sen dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione.
Con specifico riferimento al reato di detenzione di sostanza stupefacente, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca i n casi particolari, previs dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad es operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 – come modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 – ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o aver la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al propri reddito. Sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.
GLYPH Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato, bensì la condanna del soggetto, che di quei beni
dispone, per uno dei reati previsti dal predetto art. 240-bis cod. pen. Intervenuta la condanna, la confisca è obbligatoria ma sempre che sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.
I requisiti su cui si fonda la confisca allargata prevista dall’art. 240-bis c.p. (e già dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992), quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, sono costituiti dalla condanna o dal patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240-bis c.p., c.d. reati-spia; dalla titolarità o dal la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona GLYPH fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla GLYPH propria attività economica; nonché dal la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza E infine tra tali requisiti la giurisprudenza di legittimità ha intravisto I ‘ulteriore requisito della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez. 1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, Montella), poiché GLYPH riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto GLYPH ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv 219221-01).
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. è illegale salvo un preciso obbligo istruttorio e quindi motivazionale sul denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato che può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (vedi anche Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01). L’obbligo di esplicare il collegamento tra la somma di denaro o altra utilità rintracciata e la sproporzione con il reddito e con l’attività svolta attiene all’analisi patrimoniale complessiva, determinata
come disponibilità idonea a incrementare o mantenere una ricchezza ingiustificata, funzione non può essere elisa dall’accordo delle parti in sede di patteggiamento.
In breve per il reato di detenzione di stupefacenti per cui si procede, in cui è stata applicata la pena su richiesta delle parti, la confisca della somma di denaro non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., non sussistendo il nesso di diretta derivazione di detta somma dal reato contestato di mera detenzione della sostanza stupefacente. E non poteva essere disposta la confisca c.d. allargata della somma di denaro rintracciata GLYPH nella GLYPH disponibilità GLYPH dell’imputato GLYPH senza GLYPH adeguata esplicazione dei requisiti presupposti, obbligo che non può essere sostituito dal mero accordo delle parti in sede di patteggiamento.
Il Collegio, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2024
Il consigliere estensore