Confisca di denaro: quando la sproporzione economica conta
La confisca di denaro rappresenta uno strumento fondamentale nel contrasto alle attività illecite, specialmente nei casi legati al traffico di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti necessari affinché il sequestro delle somme diventi definitivo, ponendo l’accento sulla capacità reddituale del condannato.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso riguarda un soggetto condannato in sede di appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti nella forma della lieve entità. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione contestando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la legittimità della confisca di denaro operata dalle autorità. Secondo la difesa, il trattamento sanzionatorio era eccessivo e la somma sequestrata non avrebbe dovuto essere acquisita dallo Stato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato come i motivi di doglianza fossero generici e non si confrontassero adeguatamente con le motivazioni già espresse dalla Corte d’Appello. In particolare, è stata confermata la sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, a causa della manifesta infondatezza delle tesi difensive.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri giuridici. In primo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, i giudici hanno chiarito che il loro riconoscimento non è automatico: occorre la presenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena, elementi che nel caso di specie non sono emersi.
In secondo luogo, la confisca di denaro è stata ritenuta pienamente legittima. La Corte ha evidenziato una netta sproporzione tra la somma di denaro sequestrata e le condizioni economiche dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, è risultato privo di qualsiasi attività lavorativa lecita. Tale circostanza permette di presumere che il denaro sia il provento dell’attività delittuosa, rendendo corretta l’applicazione della misura ablativa.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prova della provenienza lecita del denaro spetta, in presenza di indizi gravi come l’assenza di reddito, al possessore. La confisca di denaro diventa dunque una conseguenza quasi inevitabile per chi viene sorpreso con somme rilevanti senza poter dimostrare una fonte di guadagno legale. Questa decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale che vede nel patrimonio ingiustificato un elemento chiave per la repressione dei reati di spaccio.
Quando è legittima la confisca di denaro in caso di spaccio?
La confisca è legittima quando esiste una sproporzione evidente tra il denaro trovato e le capacità economiche lecite del soggetto, suggerendo che la somma sia frutto del reato.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche vengono negate se non emergono elementi positivi nel comportamento o nella storia del reo che giustifichino un trattamento di favore.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39931 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17931/23 Arena
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, con riguardo ai primi due profili di censura attinenti al trattamento sanzionator che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territo circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così da non permettere un trattamento ancora più favorevole di quello peraltro g rideterminato;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla violazione di legge quanto alla conf della somma di denaro, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha rappresentato la sproporzione della somma sequestrata con le condizioni economiche dell’imputato, privo di lecita attività lavorativa;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023