Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7306  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, il cittadino marocchino NOME COGNOME impugna la sentenza del Tribunale di Milano in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., per il delitto di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto 77 grammi lordi di eroina e circa 5 grammi lordi di cocaina, altresì disponendo la confisca del denaro sequestratogli.
Egli censura tal ultima statuizione, rilevando l’assenza di pertinenzialità di quelle somme al reato e l’inapplicabilità della confisca per sproporzione.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore AVV_NOTAIO, concludendo per l’annullamento della sentenza sul punto, cori rinvio al giudice di merito perché motivi la sua decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, anzitutto, è ammissibile.
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dEll’art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
Nel merito, poi, l’impugnazione è fondata, difettando completamente la motivazione della decisione sul punto.
 La sentenza dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione, che giustifichi, se esistente, la necessaria relazione qualificata tra dette somme ed il reato, in conformità ai seguenti princìpi di diritto:
 la confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite – ai sensi del comma 2, n. 2), dell’art. 240, cod. pen., o di altre specifiche disposizioni di legge – nonché quelle che costituiscono il “prezzo”, il “prodotto” od il “profitto” del reato, a norma del comma 1  e del comma 2, n.  1),  del medesimo art. 240;
 il “prezzo” del reato è costituito dal compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707);
l “profitto” consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato; il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo d profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall’illecito (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE,
Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, COGNOME, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, COGNOME);
poiché al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, ma non già di averle vendute, le somme rinvenute nella sua disponibilità, per poter essere confiscate a titolo di “profitto” del reato, debbono rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali; non può rilevare, invece, l’ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand’anche dello stesso tipo, peraltro neppure presunte ma, al più, soltanto presumibili e, comunque, esulanti dalla contestazione;
dette somme possono invece qualificarsi come “prezzo” dell’illegale detenzione se costituiscono la remunerazione corrisposta al ricorrente per la custodia o il trasporto di quella sostanza rinvenuta in suo possesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.