Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23743 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 068UASB) nato il 06/08/1999
avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca di “quant’altro in sequestro”
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotes detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana con co fisca anche della somma di denaro in sequestro.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ragioni della confisca del denaro e di quant’altro in sequestro oltre allo stu cente, attesa la mancata allegazione della relazione di pertinenzialità tra tal rispetto alla commissione del reato e non essendo stata disposta la confisca sensi degli artt.11’art.240 bis cod.pen. ovvero per equivalente ai sensi dell’ comma 7 bis dPR 309/90
Fondato risulta il motivo di ricorso che assume violazione di legge co riferimento all’applicazione della misura di sicurezza reale della confisca sul de e degli altri beni in sequestro diversi dalla sostanza stupefacente e di quelli a strumentali.
Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii im pugnazione ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., in quanto il giudice legittimità, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ha ri ricorribili per cassazione le statuizioni concernenti l’applicazione delle misu sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, NOME, Rv.279348), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura d sicurezza che non ha formato oggetto di accordo tra le parti
Invero, in relazione al denaro e agli altri beni in sequestro, diversi dal stanza stupefacente, il giudice non ha fornito conto delle ragioni della confi parificandoli nella dizione “corpo di reato”, senza peraltro esplicitare se siano ritenuti provento o profitto del reato, ovvero beni pertinenti il reato, trattan ipotesi di mera detenzione di stupefacente.
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti prev dall’art.73 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in p sesso dell’imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra que e l’attività illecita contestata. ‘E stato affermato dal giudice di legittimità sono confiscabili le somme di denaro che costituiscono il ricavato di preceden diverse cessioni di droga o quelle destinate ad ulteriori acquisti della medes sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “pro dotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Rv. Sez.6, n.55852 del 17/10/2017, Lanz
Rv.272204) e in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto dell ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo spe
cifico reato per cui si procede. Infatti, il denaro rinvenuto nella disponi dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le
dizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio o dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (In motivazione, la Corte ha chia
che in relazione al reato di detenzione dello stupefacente non è consentita la c fisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73,
7-bis, d.P.R. cit., disposizioni invece applicabili all’ipotesi di cessione stanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto
ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità; Se
Sez.
n.20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv.283248;
6, n.2762
del
19/12/2023, El
COGNOME, Rv. 285899 – 01).
Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzata la confisca obbligatoria ai s dell’art.240 bis cod.pen., come richiamato dall’art.85 bis d.P.R. 309/90, né la
tivazione del provvedimento fa riferimento alla ipotesi di confisca per spropo
zione.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, nonché di quant’al tro in sequestro ulteriore rispetto allo stupefacente, di cui si assume trattars del reato senza nessuna motivazione in relazione alle caratteristiche e alla d nazione dei beni sequestrati, pure indicati nel verbale di sequestro, allegato l’autosufficienza al ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle cose diverse dall sostanza stupefacente con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale Marsala in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, dell’8 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente