Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10887 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: LICENZA CIPRIANO nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA( ITALIA) il DATA_NASCITA
LICENZA NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/07/2023 NOME CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato – per quanto qui rilievo – quello del Tribunale di Santa Maia Capua Vetere, che aveva ordinato la confisca dei b (mobili, immobili, conti correnti e tutti i rapporti finanziari) nella disponibilità diretta NOME COGNOME, persona pericolosa ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a del D. L.vo n. 159/20 in quanto soggetto appartenente al RAGIONE_SOCIALE, frazione RAGIONE_SOCIALE, organizzazione RAGIONE_SOCIALE operante in Casal di Principe e territori limitrofi, nonchè NOME moglie, COGNOME, e del figlio, COGNOME COGNOME.
1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dalla Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME è un imprenditore legato al RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, inserito stabilmente, periodo dal 2001 al 2013, con le sue società, in un vero e proprio ‘COGNOMEema’ di affidament lavori particolarmente remunerativi da parte NOME Regione Campania, beneficiando di ingent commesse per lavori di somma urgenza, in cambio di elargizioni in danaro periodiche in favore dello stesso COGNOME e COGNOME suoi familiari, pari al 5% dell’importo dei lavori che gli erano per il tramite di NOME COGNOME, ingegnere referente COGNOME la Regione Campania, a sua volta condannato per il reato di corruzione.
Ricorrono per cassazione il proposto e i suoi congiunti, con il ministero dei difensori di f avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per NOME COGNOME, e il solo avvocato COGNOME quale difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e COGNOME.
2.1. Con un unico atto, i predetti difensori affidano il ricorso a tre motivi – di seguito nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. – che sia il profilo NOME pericolosità qualificata e con essa l’appartenenza mafiosa di NOME COGNOME da cui sarebbero derivate le accumulazioni patrimoniali, sia quello NOME sproporzione redditu 2.2. In via generale il ricorrente assume che la misura di prevenzione patrimoniale disposta suoi confronti, fortemente incisa e condizionata da una pronuncia di condanna per il del associativo, risulterebbe incrinata dagli atti successivi, prodotti dalla Difesa, e che condurr a una diversa definizione dei rapporti nella gestione del RAGIONE_SOCIALE intorno ruota l’intero COGNOMEema COGNOME – mafioso, e posto a fondamento sia dell’indagine penale che procedura di prevenzione che ne è scaturita. In tale cotesto, nell’ottica difensiva, emer centralità NOME figura di NOME COGNOME, l’evoluzione NOME cui storia processuale non può n condurre alla necessità di una rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti di prova in merito alla gestione d integrato RAGIONE_SOCIALE acque NOME Regione Campania e alla figura e alla posizione di NOME COGNOME COGNOME la motivazione del provvedimento impugnato si rivela sul punto del tutto mancante o solo apparente.
Con il primo motivo, è denunciata erronea interpretazione NOME legge penale, con riguard all’art. 1 del D. Lgs. n. 159/2022, in relazione al concetto di appartenenza mafiosa, e corr travisamento NOME prova; in particolare, ci si duole dell’erronea interpretazione del rap eCOGNOMEente tra gli esiti del procedimento penale a carico di NOME COGNOME – definito co
abbreviato e conclusosi, in primo grado, con la condanna per il delitto di cui all’art. 416 bi pen. – e l’autonomo giudizio di prevenzione, e NOME carenza di motivazione per omess confronto con le novità dedotte con l’atto di impugnazione, riguardanti, in particola posizione di NOME COGNOME. Ne sarebbe derivata una erronea ricostruzione del rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, integrante una violazione di legge, perché, se correttamente valutata la relazione tra i due in termini corruttivi, per un verso, non sa stato consentito, ratione temporis, l’inserimento del proposto nella fattispecie di pericolosit qualificata di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 159/2011; dall’altro, si sarebbe imposta una perimetrazione temporale del periodo di manifestazione NOME pericolosità sociale, ove riten susCOGNOMEente.
3.1. Con un primo rilievo, si evidenzia che la sentenza di condanna per il delitto associativ confronti del ricorrente era stata emessa nell’ambito del procedimento c.d. Medea, nel quale posizione di NOME COGNOME era quella di concorrente esterno NOME RAGIONE_SOCIALE e punto di contatto degli interessi illeciti mafiosi del RAGIONE_SOCIALE; a seguito di annullamento NOME Corte di cassazione, tuttavia, la posizione del COGNOME era mutata, tant’è che questi è stato condannat previa riqualificazione del delitto di cui agli artt. 110 – 416 bis cod. pen., per il reato di ( con esclusione NOME circostanza aggravante di cui all’art. 7), poi dichiarato prescritt elemento di novità – sopravvenuto, a seguito dell’annullamento NOME Corte di cassazione, co la sentenza NOME Corte di appello di Napoli del 20 aprile 2022 – avrebbe imposto una rivisitaz dell’intero materiale probatorio, anche a carico di NOME COGNOME, atteso che la sentenza suoi confronti non è ancora definitiva. In realtà – si sostiene- il ricorrente era inserito ne corruttivo facente capo al COGNOME, non essendo provati, invece, legami o cointeressenze camorristiche. Nel nuovo contesto emerso dalla sentenza nei confronti di COGNOME, avrebbero dovuto essere rilette anche le fonti dichiarative valorizzate dai giudici di merito: que collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dello stesso proposto NOME COGNOME. Inver contributo di COGNOME è COGNOMEcchè nullo, avendo questi dichiarato di non conoscere NOME COGNOME né di averlo mai incontrato, salvo a indicarlo come imprenditore di Casapesenna gravitante nell’orbita di COGNOMECOGNOME d’altro canto, COGNOME COGNOME stato condannato per estorsio danni del ricorrente; le dichiarazioni di COGNOME COGNOME state travisate, avendo questi coll l’interessamento del RAGIONE_SOCIALE alle vicende riguardanti il RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2002 in cui c’era la possibilità di inserire le ditte vicine al RAGIONE_SOCIALE tramite il funzionario e onorevole ing. NOME COGNOME; a quell’epoca, tuttavia, NOME COGNOME era un imprenditore affermato, che lavorava già nel predetto settore. La Corte di appello finisce per fare affermazioni illogic appunto, con riguardo alla circostanza che COGNOME avrebbe beneficiato RAGIONE_SOCIALE commesse pubbliche grazie al RAGIONE_SOCIALE, sia laddove afferma che già il suocero del ricorrente, COGNOME NOME, che lo aveva introdotto nel COGNOMEema degli affidamenti pubblici, era a sua volta un imprendit contiguo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, atteso che, come detto, gli interessi del RAGIONE_SOCIALE si COGNOME manifestati rispetto al settore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo nel 2002. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2. Con ulteriore argomentazione, si sottolinea come il provvedimento impugnato non si sia affatto confrontato con la circostanza che NOME COGNOME fosse stato vittima di condo estorsive (come da allegate sentenze emesse nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME) da parte di esponenti del RAGIONE_SOCIALE nello stesso arco temporale in cui RAGIONE_SOCIALE ne avrebbe fatto parte. La illogica ricostruzione fornita sul punto dalla Corte di appello trova smentita dichiarazioni di NOME COGNOME, che, sentito quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha smentito l’adesione di COGNOME.
3.3. Anche le dichiarazioni di NOME COGNOME risultano travisate, laddove questi riferì, i 29 luglio 2015, di essersi rivolto al COGNOME quando vennero bandite dalla Regione Campania 11 gare per l’aggiudicazione di lavori nel settore del RAGIONE_SOCIALE, e questi lo in a NOME COGNOME, così riuscendo a ottenere l’aggiudicazione dei lavori relativi solo a 4 gare Corte di appello trae, invero, da tale episodio, la intraneità al RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, senza considerare che furono solo 4 ( non 11, comesi legge in sentenza) le gare aggiudicate e che COGNOME si rivolse allo COGNOME NOME solo in seguito all’indicazione di COGNOME, circostanza dimostra chiaramente la assenza di pregressi rapporti. Secondo la Difesa, il contatto tra COGNOME e NOME COGNOME era di tipo politico, entrambi essendo legati all’RAGIONE_SOCIALE: la copertura che richiedeva per ottenere l’aggiudicazione era, dunque, di tipo politico, non RAGIONE_SOCIALE.
3.4. Altro tema introdotto con l’appello, e ignorato dalla Corte di appello, è quello attine natura dei rapporti tra COGNOME e COGNOME. Vengono evocati due documenti, prodotti dalla Difesa che dimostrerebbero la natura meramente corruttiva di tali rapporti, costituiti dalla assunz del tutto apparente, del figlio di COGNOME in una RAGIONE_SOCIALE ditte del suocero di RAGIONE_SOCIALE, nonché qualità di socio, in una società riconducibile al RAGIONE_SOCIALE, anche NOME compagna di NOME COGNOME.
In sintesi, una volta qualificata la posizione di COGNOME in termini di corruzione, av dovuto essere rivisitata anche quella del COGNOME, di cui emergevano le condotte corrutti rispetto al funzionario regionale, atteso che non avrebbe avuto ragione di costruire rapp personali con COGNOME, coinvolgenti i rispettivi familiari, se fosse stato associato al RAGIONE_SOCIALE. Del tutto congetturale, infine, l’affermazione che anche il suocero del ricorrente, NOME COGNOME fos coinvolto in dinamiche camorristiche.
Con un secondo motivo, vengono denunciati violazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 159/2011 omessa motivazione in merito alla susCOGNOMEenza dei presupposti NOME confisca, sia in punto proporzionalità che di riconducibilità dei beni al proposto.
4.1. La Corte di appello avrebbe svilito le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di part avevano sottolineato come le società riconducibili al COGNOME e le attività da lui svolte non fo rapportabili esclusivamente al settore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acque, la cui voce rappresent una percentuale inferiore al 30% del fatturato complessivo del ricorrente; peraltro, proprio periodo di appartenenza mafiosa, le commesse in favore del COGNOME si erano drasticamente ridotte. Da qui, la mancanza di motivazione in ordine alla nnafiosità dell’impresa, nel ris RAGIONE_SOCIALE coordinate essenziali per la individuazione di tale tipologia, in primo luogo, perchè il L
era stato introdotto nel settore del ciclo RAGIONE_SOCIALE acque dal suocero, cosicchè non viene spiegat cosa sarebbe conCOGNOMEita la mediazione RAGIONE_SOCIALE, anche perché l’interessamento del RAGIONE_SOCIALE risale al 2002/2003 quando le ditte del RAGIONE_SOCIALE erano già operanti in quel settore. Inoltre, de escludersi un incremento RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali del COGNOME grazie all’inseriment settore del ciclo integrato RAGIONE_SOCIALE acque NOME Regione Campania. Risulta, quindi, del tutto sment la affermazione che NOME COGNOME si sarebbe arricchito grazie alle commesse illecitamente ottenute grazie alla mediazione del RAGIONE_SOCIALE. Da qui, la illegittima apprensione dell’intero patrimonio del COGNOME, a fronte di una mafiosità RAGIONE_SOCIALE imprese riconducibile a una frazione limitat fatturato.
4.2. Quanto al profilo NOME sproporzione reddituale, è denunciata la omessa motivazione i ordine alla mancata valutazione dei redditi prodotti nel periodo dal 1990 al 1997, giacchè es valutati nella moneta corrente dell’epoca, ovvero la Lira, non si rivelano così esigui come rite dalla Corte di appello. Tali redditi, acquisiti in periodo precedente alla ritenuta ma avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini NOME complessiva ricostruzione. Del tu tautologica, perché confonde premessa e conclusione, e, comunque, apparente, la motivazione con la quale la Corte di appello ha proceduto all’azzeramento, ai fini NOME ricostruzion reddito, RAGIONE_SOCIALE linee di credito ottenute dal COGNOME, sostenendo che egli le avesse estinte proventi illeciti NOME società mafiosa. Detti importi, invece, hanno costituito un increme disponibilità reale per oltre 300.000 euro.
4.3. Vengono, inoltre, segnalate due vicende nelle quali il COGNOME si è sottratto ad attivit lucrose, che erano state affidate alle società a lui riferibili, a cagione del coinvolgimento d esponenti camorristici, quali elementi contrastanti con la tesi NOME mafiosità del ricorr RAGIONE_SOCIALE sue imprese.
4.4. Quanto alla posizione dei terzi interessati NOME COGNOME e COGNOME COGNOME, i cui beni s stati confiscati dalla Corte di appello sul rilievo NOME assenza di autonomia reddituale e inidoneità dell’atto di donazione di COGNOME NOME NOME favore NOME figlia NOME NOME NOME ravvisata sproporzione, si osserva che la autonomia patrimoniale NOME COGNOME è derivante dalla solida posizione economica NOME famiglia di provenienza, in specie del padre, che ben avrebbe potuto giustificare i successivi investimenti, oggetto di confisca, considerando che essi COGNOME s effettuati nell’arco di tredici anni, per importi compatibili con i rapporti familiari dunque, di una provvista autonoma NOME COGNOME, non proveniente dal proposto, e, quindi, non confisca bile.
Analoghe considerazioni valgono per COGNOME COGNOME, stante l’esiguità degli investimenti lui riconducibili compatibili con i modesti redditi prodotti.
5. Con il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, ci si duole mancata assunzione, immotivata, di una prova decisiva, costituita dalla perizia finalizzat porre a confronto le conclusioni NOME GdF con quelle del consulenti NOME difesa in merito ricostruzione economico-patrimoniale del nucleo familiare di NOME COGNOME.
Con successiva memoria, il difensore dei ricorrenti ha formulato motivi nuovi. I primi afferiscono al primo motivo del ricorso principale; il terzo motivo riguarda il secondo motiv ricorso principale.
6.2. Con il secondo motivo nuovo, è denunciata violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla perimetrazione temporale NOME pericolosità sociale del proposto.
Il decreto impugnato si limita a riprodurre il medesimo paradigma argomentativo NOME sentenza di condanna, assumendo che il periodo di manifestazione NOME pericolosità coincida con quell
NOME contestazione associativa (periodo 2002-2013). Poiché nella prospettazione accolta dal decreto impugnato, il ruolo associativo che avrebbe ricoperto COGNOME era inscindibilmente legat alla possibilità del RAGIONE_SOCIALE di poter intervenire COGNOME NOME COGNOME COGNOME fine di pilotare l’aggiudicazione di specifici affidamenti agli imprenditori di gradimento del soda l’accertamento del concreto contributo offerto da COGNOME COGNOME‘COGNOME COGNOME aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE commesse assume valenza decisiva ai fini NOME perimetrazione temporale NOME pericolosità di COGNOME, il cui ruolo sarebbe stato quello di retrocedere al sodalizio una parte dei valori così ottenuti. Ebbene, a fronte di una contestazione elevata nei confron COGNOME fino al 2011, le sentenze hanno limitato la sua condotta sino al febbraio 200 escludendo una prosecuzione successiva. Posto che tale circostanza determina la cessazione del COGNOMEema di COGNOME affidamento di commesse pubbliche che ruotava intorno alla figura NOME COGNOME ed in cui si sarebbe concretizzato il presunto ruolo associativo ricoperto da COGNOME, ne deriva la conseguente cessazione NOME sua pericolosità sociale.
Dunque, l’omessa considerazione di questa decisiva pronuncia determina l’assenza di motivazione in punto di perimetrazione del periodo di manifestazione NOME pericolosità d proposto. Del resto, anche le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME presentan dei chiari riferimenti temporali, avendo questi riferito che il contestato COGNOMEema di aggiudic sarebbe stato deciso dal RAGIONE_SOCIALE in una riunione svolta nell’anno 2002 ed avrebbe avuto come terminale politico la figura di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME decreto impugnato avrebbe esteso il period manifestazione NOME pericolosità sociale sulla base di illazioni e congetture.
6.3. Con il terzo motivo nuovo COGNOME denunciati violazione di legge, per aver disposto la confi dei beni di COGNOME ritenendoli frutto di attività illecite o costituenti reimpiego in as presupposti applicativi; nonché motivazione apparente in relazione alla ritenuta sperequazion patrimoniale tra i redditi e l’attività economica del proposto e il valore dei beni di cu disposta l’ablazione nonostante le puntuali allegazioni difensive di segno contrario. Non considerato, da parte NOME Corte di appello, che la sentenza di condanna ai danni di RAGIONE_SOCIALE non contemplava l’aggravante prevista dall’art. 416 bis, comma 6, c.p.; né COGNOME stat esaminate le allegazioni difensive, prodotte in sede di giudizio di appello, che smentiv l’ipotesi che l’intero patrimonio di RAGIONE_SOCIALE originasse dai proventi dell’attività illecita. ribaditi i rilievi già formulati con il ricorso.
7. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. con cui si ribadiscon deduzioni e le doglianze già rappresentate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile: le censure formulate dal ricorrente so essenzialmente incentrate, al di là NOME formale qualificazione come violazioni di legge, an per omessa o apparente motivazione, sulla denuncia di vizi NOME motivazione e su deduzioni i fatto, non prospettabili dinanzi al giudice di legittimità in sede di impugnazione di provvedi aventi a oggetto misure di prevenzione. Le doglianze risultano, poi, manifestamente infondate
1.1.Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lg 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge 27 dicem 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente realtà ineCOGNOMEente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di log ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione NOME misur (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricor alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzion irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data peculiarità’ del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ).
1.2.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente a applicazione NOME legge, sui provvedimenti applicativi NOME misura di prevenzione, ove si p la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo NOME fattispecie che legit l’applicazione NOME misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decre omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da un parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radica mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibi provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazio giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento de provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, COGNOME e altri Rv 260246).
2. Fatta tale necessaria premessa, e procedendo all’esame dei motivi, un primo tema posto dal ricorso (ripreso nei motivi nuovi) è quello dell’appartenenza di NOME COGNOME ad associazi di tipo mafioso. Con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso, si d osservare quanto segue.
2.1. In primo luogo, ribadendo quanto si è già poc’anzi osservato, la denuncia di travisamen NOME prova costituita dalla sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME e dell conseguenti ricadute sulla posizione del COGNOME, in quanto integrante un vizio NOME motivazio non è consentita in questa sede; d’altro canto, la deduzione è palesemente infondata laddove prospetta mancanza di motivazione per omesso confronto con le novità dedotte con l’atto di impugnazione, riguardanti, in particolare, la posizione di NOME COGNOME.
2.2. Il decreto impugnato – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – ha puntualme preso in considerazione l’elemento nuovo, costituito dalla riqualificazione del reato di con in RAGIONE_SOCIALE mafiosa in corruzione operata nei confronti di NOME COGNOME nell’ambito d procedimento c.d. Medea, e la tesi difensiva che denuncia la debolezza dell’impianto accusatori a carico del COGNOME.
Nondimeno – posto che la sentenza nei confronti del COGNOME COGNOME ha confermato la responsabilità quale soggetto coinvolto in un COGNOMEema corruttivo, di cui era gestore e dominus, che aveva quale suo punto di riferimento il boss NOME COGNOME, pur non ritenendo provata la sua conoscenza NOME qualità mafiosa dei suoi corruttori – il decreto impugnato ha esclu un’influenza concreta di tale riqualificazione sulla posizione del ricorrente, sul rilievo ch decisione trova fondamento nell’elemento psicologico, proprio del COGNOME, ( cfr. pg . 7 e SS. NOME sentenza n. 5256/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di COGNOME), no potendosi estendere il medesimo deficit cognitivo al COGNOME, la cui posizione è radicalmente diversa.
Il Giudice a quo ha ben chiarito come, a differenza del COGNOME, il proposto fosse, invece consapevole NOME natura RAGIONE_SOCIALE del sodalizio, che favoriva le sue iniziative imprendito nonché NOME posizione egemone di NOME NOME NOME COGNOME; le fonti di prove acquisite ne giudizio di prevenzione restituiscono, infatti, l’immagine di NOME COGNOME come d imprenditore che agiva all’interno del RAGIONE_SOCIALE, del quale era partecipe, in quanto ad esso “legato a filo doppio in un rapporto di reciproco scambio di favori e di prestazioni economicamen rilevanti.. .agendo col compito di finanziare personalmente lo stesso COGNOME NOME i componenti de sua famiglia…, attraverso dazioni di danaro periodiche, richieste ad nutum da parte dello s COGNOME NOME NOME sua famiglia …nonché attraverso dazioni di danaro pari generalmente 5% dell’importo dei lavori ricevuti col metodo NOME trattativa diretta erogate per richi mediazione di COGNOME NOME NOME il RAGIONE_SOCIALE del luogo ove i lavori dovevano essere svolti”, ruolo che, oltre ad essere stato descritto dalle fonti dichiarative di natura collaborativa, è s resto, riconosciuto dalla sentenza penale emessa nei suoi confronti in primo grado, che lo condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; già il decreto applicativo del di prevenzione aveva ampiamente argomentato l’affermazione che NOME COGNOME è un imprenditore mafioso, sottolineando come la sua attività risulti “del tutto asservita alle logiche criminali del RAGIONE_SOCIALE e che si è alimentata di illegalità e nell’illegalità ha trovato terrenl sua crescita ed affermazione nel tessuto economico” ( cfr. pg . 44 decreto del Tribunale).
2.3. La valutazione del provvedimento impugnato è coerente con l’orientamento, espressamente richiamato, che considera i concetti di “partecipazione” e di “appartenenza” ad associazio mafiosa non coincidenti, richiedendo, la prima, la presenza attiva del soggetto nell’ambito sodalizio criminoso ( Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670), COGNOME, la nozione di “appartenenza” è stata declinata con riferimento alla situazione di contiguità alla associa nel cui ambito è riconducibile ogni comportamento che risulti funzionale agli sc dell’RAGIONE_SOCIALE, costituendo una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa e, contempo, denoti la pericolosità specifica che sottende al trattamento di prevenzione (Sez. 1 5649 del 16/01/2002, Rv. 221156; Sez. 6 n. 9747 del 29/01/2014, Rv. 259074; Sez. 5 n. 434900 del 18/03/2015, COGNOME), nozione nella quale è stata inclusa anche la figura concorrente esterno, ovvero di colui che offra una collaborazione occasionale, non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE e privo dell’affectio societatis (Sez. Un. COGNOME cit.). E’ stato efficacemente affermato che ciò che rileva per essere indiz di appartenere a un’RAGIONE_SOCIALE mafiosa è la susCOGNOMEenza di un contesto di circostanze da cu traspaia la vicinanza del soggetto proposto a un determinato sodalizio, i cui metodi e le finalità finiscono per essere “soggettivamente” condivisi attraverso un regime di vita conseguentemente, legittima il giudizio di pericolosità sociale (Sez. 2 n. 3809 del 15/01/20 Castello), con la successiva precisazione che l’esigenza di non rendere indefinito, e soprattu sganciato da ogni condotta materiale riferibile all’interessato, il concetto di appartenen situazione di contiguità necessaria a integrarla deve risolversi in un contributo f proveniente dal proposto alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso ( Sez. 6 n. 39 08/01/2016, Rv. N. 266541) nell’ottica di una portata tassativizzante imposta dalle sollecitaz provenienti dalla Cedu con la sentenza del 23/02/2017, De NOME c. Italia, sicchè la nozione di appartenenza finisce per evocare “il far parte o almeno il rendere un contributo concreto al gruppo” (Sez. 1 n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543). La maggiore ampiezza del concetto di appartenenza, rispetto alla partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa, riverbera effe anche sul piano probatorio, richiedendosi un quadro meno intenso ai fini NOME ascrivibilit proposto nella corrispondente categoria criminologica, sicchè, nella caCOGNOMEica giurisprudenzi si è fatto riferimento alla valenza sintomatica RAGIONE_SOCIALE informative di pubblica sicure frequentazioni con pregiudicati – salvo che derivino da rapporti di parentela – alla mancanz attività lavorativa, alla situazione reddituale, alla conCOGNOMEenza del patrimonio. D’altro c riconosce la possibilità di utilizzare elementi di prova provenienti da procedimenti penali in anche se non ancora definiti o se già definiti con pronuncia irrevocabile, an indipendentemente dalle statuizioni terminali in ordine all’accertamento NOME responsabili Sez. 5 n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482). Proprio in virtù del diverso pi probatorio che sostiene il giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, e in dell’affermata autonomia dei due procedimenti, in ragione RAGIONE_SOCIALE differenze funzionali e strutt (il processo penale volto all’accertamento NOME responsabilità in ordine alla realizzazione d specifico fatto-reato, COGNOME il procedimento di prevenzione è diretto alla valutazion Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
pericolosità del proposto desunta, sulla base di ragionamento logico-deduttivo, da pregress condotte non necessariamente costituenti reato), si afferma che nel procedimento di prevenzione la prova diretta o indiziaria non deve possedere i caratteri prescritti dall’art. 192 cod.pr né le chiamate in correità o in reità devono essere corroborate necessariamente da riscont individualizzanti ( tra le tante, Sez. 5 n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939; Sez. 1 n. 2 del 29/04/2011, Rv. 258278), salvo che si tratti di chiamate ictu ocu/i inattendibili o smentite da elementi contrari, o più, in generale di prove vietate dalle legge (Sez. 2 n. 26774 del 30/04/2 Rv. 256820; Sez. U. n. 13246 del 25/03/2010, Rv. 246271).
2.4. Quanto agli elementi di fatto su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale che l l’applicazione di misure di prevenzione, le Sezioni Unite, con la sentenza ‘Gattuso’ (sent. n. del 30/11/2017, deo. 2018), hanno ribadito – pur riconoscendo maggiore solidità agli element provenienti da un accertamento definitivo di responsabilità per il reato associat l’orientamento NOME consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità riferimento anche a specifiche circostanze di fatto provenienti da pronunce liberatorie, sebb sia stato ravvisato a carico del giudice NOME prevenzione un onere motivazionale rafforzato, impone la valutazione NOME perCOGNOMEenza, alla data di applicazione NOME misura, RAGIONE_SOCIALE condi di fatto constatate in precedenza. Con riferimento alla categoria degli indiziati di apparten ad RAGIONE_SOCIALE mafiose, si afferma, cioè, che, nel caso in cui il proposto sia stata condanna via definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. il giudice NOME prevenzione può fare riferimento a tale condanna come a un fatto dimostrativo NOME appartenenza al contesto mafioso non essendo esigibili ulteriori oneri motivazionali; nel caso, invece, di sentenza ancora sub judice, il giudice NOME prevenzione dovrà procedere a un’autonoma valutazione del compendio probatorio proveniente dal processo penale, indicando le ragioni NOME loro idoneità a sosten il giudizio di pericolosità ai fini dell’applicazione NOME misura di prevenzione. (Sez. 5 n. 17/12/2015, Mannina, Rv. 265862). In caso, poi, di sentenza di assoluzione per il rea associativo, si esclude che essa, anche se definitiva, comporti una automatica esclusione del pericolosità sociale del proposto, essendo consentito, anche in tale caso, la autono valutazione del giudice NOME prevenzione in ordine agli stessi elementi indizianti, r insufficienti all’affermazione di responsabilità penale, purchè non ne sia stata esclusa la veri ( Sez. 1 n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266364; sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261591; Sez. 5 n. 32353 del 16/05/2014, Rv. 260482) e con l’onere NOME motivazione rafforzata( Sez. 1 7585 del 22/01/2014, Rv. 259672). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.5. La Corte di appello, riprendendo le amplissime, approfondite ed esaustive osservazioni d primo giudice, ha posto in luce come il collegamento del COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE sue imprese, con il RAGIONE_SOCIALE – con NOME e NOME COGNOME – che fonda la appartenenza qui rilevante, sia emerso indiscutibilmente dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, in specie di COGNOME e ma anche di altri collaboratori, richiamati dal primo giudice), dalle dichiarazioni dello NOME COGNOME (come riportate puntualmente dal Tribunale alle pagine 31 e 32 del decreto d confisca, e valutate in modo certamente non illogico, né tanto meno apparente, sia dal Tribuna
di Santa NOME Capua Vetere che dalla Corte d’Appello), ed è stato affermato dalla stessa sentenza penale che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. Secondo tali convergenti fonti di prova, NOME COGNOME era parte del COGNOMEema creato da NOME COGNOME, “in osmosi con molti imprenditori di Casa pesenna, che operava per il sodalizio e con il sodaliz avvalendosi NOME sua istituzionalizzata forza di intimidazione in certi territori, in modo consentire ai ‘privilegiati amici’ di NOME COGNOME COGNOME ottenere non solo i lavori più remune COGNOME enti pubblici…, ma anche di godere NOME necessaria protezione a fronte RAGIONE_SOCIALE pretes altre fazioni dello stesso RAGIONE_SOCIALE o di altri gruppi criminali facendo leva sulle conoscenze di NOME COGNOME e sull’abilità di questi, unitamente ad altri fedelissimi ce/ boss, nel farsi str pubblica amministrazione grazie all’appoggio compiacente di politici e amministratori infedel corruttibili” ( cfr. pg . 39 del decreto di primo grado). L’imprenditore NOME COGNOME era un socio in affari di NOME COGNOME ( cfr. pg . 18 del decreto del Tribunale), al quale versava il 5% di ogni lavoro appaltato COGNOME la Regione, oltre a conCOGNOMEenti elargizioni periodiche dirette, a l suoi familiari, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico che, da un lato, era volto a increme la cassa del RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, consentiva all”imprenditore amico’ NOME COGNOME di non temer alcuna concorrenza sul territorio.
2.6. Sono questi gli elementi concreti da cui i Giudici di merito hanno, dunque, trat pericolosità sociale di NOME COGNOME. Con tale ricostruzione specifica, in merito al ruo COGNOME, ai suoi rapporti con il RAGIONE_SOCIALE, al coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE sue imprese nel COGNOMEema messo in piedi proprio da NOME COGNOMECOGNOME il ricorrente non si confronta, concentrandosi sulla circosta che NOME COGNOME sia stato assolto dall’accusa di essere, a sua volta, un partecipe del RAGIONE_SOCIALE – decisione che, si ripete, è fondata sul difetto NOME prova dell’elemento soggetti incentrando la linea difensiva sulla tesi che il pacifico rapporto corruttivo che aveva cons
al COGNOME di beneficiare di importanti appalti COGNOME la Regione, fosse eCOGNOMEito solo con il Ba
Invece, per un verso, dalla ricostruzione fatta propria dai giudici NOME prevenzione, r smentita la tesi di un rapporto corruttivo susCOGNOMEente esclusivamente con il COGNOME, poi invece, il patto COGNOME era stato stipulato dal RAGIONE_SOCIALE proprio con il capoRAGIONE_SOCIALE, secondo lo schema sinallagmatico che si è descritto; dall’altro, la Difesa non riesce a scardinare il ragiona offerto dai giudici di merito nel ricostruire il rapporto di NOME COGNOME con NOME COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE a lui facente capo. Rapporto che, nei conformi giudizi di merito, i Giudici de prevenzione hanno tratto – decretando l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE del COGNOME – non solo dalla sentenza emessa nei suoi confronti nel giudizio penale di primo grado, all’esito del abbreviato, ma anche dalle dichiarazioni rese, nel giudizio di prevenzione, dai collaborator giustizia, e valorizzando le stesse dichiarazioni rese dal COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE prime inda oltre che gli esiti di attività investigativa che ha consentito di verificare l’eCOGNOMEenza de dei lavori affidati in via di somma urgenza COGNOME l’acquedotto campano, attraverso il quale ditte legate a COGNOME si aggiudicavano facilmente i lavori.
3. A questo punto, va dato atto NOME totale infondatezza NOME doglianza che coinvolge contributo proveniente dai collaboratori di giustizia, sentiti nella procedura di prevenz
peraltro formulata inammissibilmente attraverso la deduzione di vizi NOME motivazione, com detto, non deducibili in questa sede.
3.1. In particolare, per quanto riguarda la censura relativa all’apporto di NOME COGNOME con riferimento al carattere mafioso dell’impresa del COGNOME, la Corte di appello, ricordand deposizione del COGNOME dinanzi al Tribunale NOME prevenzione, ha sottolineato come quest abbia indicato NOME COGNOME, detto “Sunniccolo” (nei cui confronti ha effettuato an riconoscimento fotografico, cfr. pg . 15 decreto del Tribunale) come rientrante nel RAGIONE_SOCIALE degli imprenditori privilegiati vicini a COGNOMECOGNOME COGNOME, quindi, “prescelti dalla Regione”, il quale versava cospicue tangenti (dai ventimila ai cinquantamila euro per volta), periodicamente ‘riti proprio da COGNOME nel periodo in cui questi ( 2002-2006) era stato delegato dallo COGNOME NOME alla gestione dei rapporti con gli imprenditori di Casapesenna, “amici” del capoRAGIONE_SOCIALE, ( pg. 34 del decreto di primo grado), in virtù di quell’accordo che “aveva consentito di accedere ad appalti e gare pubbliche”, traendone ingenti profitti.
3.2. Anche il tema incentrato sulla preeCOGNOMEente attività imprenditoriale del COGNOME, av grazie all’appoggio del suocero, NOME COGNOME, è stato affrontato congruamente dai giudici di merito, richiamando le dichiarazioni di COGNOME in merito alla crescita imprenditoriale imprese riconducibili al ricorrente, avvenuta grazie al RAGIONE_SOCIALE COGNOME ( pg. 7 del decreto impugnato). Si legge nel provvedimento impugnato che NOME COGNOME e le sue imprese avevano già manifestato una evidente crescita imprenditoriale nel 2002, e che la gestion COGNOME segna, piuttosto, un consolidamento NOME posizione economica del COGNOME (già avviato all’attività imprenditoria dalla fine degli anni Novanta, dal suocero, e già attenzionato neg dal RAGIONE_SOCIALE), grazie all’intervento del RAGIONE_SOCIALE in suo favore, nell’ambito del delineato rapporto sinallagmatico, risalente ad anni addietro. Invero, come si legge nel provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE COGNOME e le sue imprese hanno “stabilmente lavorato, tutti gli anni e per l’intero ar temporale preso in considerazione dai consulenti, per la Regione Campania e sempre con il COGNOMEema dell’affidamento dei lavori di somma urgenza… Non vi è infatti un anno in cui RAGIONE_SOCIALE le sue società siano strati estromessi dall’aggiudicazione dei lavori…, che rappresentavano de/più remunerativi affari regionali”. D’altro canto, già il primo giudice aveva osservato, in modo convincente, che, con la gestione COGNOME, si era registrato un aumento del numero di lavori d affidare con il metodo NOME somma urgenza e corrispondentemente RAGIONE_SOCIALE ditte di fiduci gravitanti nell’orbita dei sodalizi criminali a cui affidare i lavori stessi: questo aveva log comportato la necessità di ‘dividere’ con altri imprenditori 1″affare’.
3.3. Neppure coglie nel segno la censura rivolta alle dichiarazioni di NOME COGNOME, giac genericamente riferite agli imprenditori di Casapesenna, tutti indicati come legati a NOME COGNOME. E’ agevole osservare che si tratta di affermazioni che valgono come mero riscontro tutti gli altri elementi emersi nel corso del procedimento penale e valorizzati nella procedu prevenzione, illustrati alle pagg. 5-8 del decreto impugnato (cfr. anche pg. 10 decreto I gra
3.4. E’ innegabile, dunque, l’apporto proveniente dalle dichiarazioni dei collaboratori di gius nell’opera di ricostruzione storica dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE: i giudici di merito hanno poi, con razionali argomentazioni, collegato tali propalazioni, circa l’inserimento COGNOME nel “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” degli imprenditori vicini a COGNOME, con altri elementi signifi costituiti dal risalente rapporto di amicizia tra i due, dal legame dello stesso suocero, NOME COGNOME, con la famiglia COGNOME ( cfr. pg . 33 del decreto di primo grado, che riporta le dichiarazioni rese da COGNOME nel giudizio di prevenzione), pervenendo alla afferma appartenenza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE.
In merito alle estorsioni che il ricorrente avrebbe subito dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, anche in tal caso la questione è stata reiteratamente affrontata nelle sedi di merito che l’hanno risolta ragionevole argomentazione. Invero, già il decreto del Tribunale, in primo grado, ha evidenzia come fosse stato accertato, soprattutto grazie alle intercettazioni, l’accordo tra a imprenditori legati a NOME COGNOME– tra i quali compare il COGNOME, – che avevano concert dopo l’arresto di NOME COGNOME, la propria adesione a un’RAGIONE_SOCIALE e presentazione di denunce per apparire vittime di estorsione anziché soci di COGNOME, in modo d allontanare i sospetti sulla loro collusione con il RAGIONE_SOCIALE.
4.1. In relazione a tale argomento, il ricorrente si limita a sostenere che il COGNOME non ade ad RAGIONE_SOCIALE, senza riuscire a sconfessare la forza rappresentativa RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, che hanno chiaramente dato atto del tentativo messo in atto dag imprenditori contigui al RAGIONE_SOCIALE di accreditarsi come soggetti onorabili e paladini NOME legalit aderendo a pubbliche iniziative RAGIONE_SOCIALE e denunciando di essere vittime di estorsioni, do l’arresto di NOME COGNOME ( pg. 16 e 17), a nulla rilevando che poi quel progetto fosse ‘abortito’ , “fors’anche a causa RAGIONE_SOCIALE veloci attività investigative”(così a pg. 43 del de primo grado).
Prive di pregio anche le censure riguardanti la susCOGNOMEenza dei presupposti per l’applicazio NOME confisca, quanto sia alla proporzionalità che alla riconducibilità dei beni al propo realtà, il ricorrente ripropone argomentazioni già contenute nell’atto d’appello e che h trovato adeguate risposte nel decreto impugnato.
5.1. In ordine al requisito NOME sproporzione tra i beni patrimoniali e alla capacità reddit proposto e dei suoi familiari, quale indice NOME provenienza illecita dei beni, vengono in r principi più volte affermati in ordine ai presupposti NOME confisca di prevenzione (Sez. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606). Sia nel previgente regime che in quell applicato al procedimento in esame, una volta perimetrato il contesto cronologico di attual NOME pericolosità qualificata, la apprensione coattiva dei beni nella disponibilità del prop disposta sempre che sia raggiunta la prova – il cui onere spetta alla parte pubblica – in ord alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale o alla loro illecita provenien dimostrare anche in base a presunzioni. Al proposto è, di converso, riconosciuta la facoltà offrire la prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in g dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni.
L’assunto NOME provenienza illecita del patrimonio è pur sempre la risultante di un proces dimostrativo, che si avvale anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, che se pur devono necessariamente avere i caratteri prescritti dall’art. 192 cod. proc. pen. (tra tante, 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036), devono comunque essere connotati di coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza. Con l’art. 24 del d.lgs. n. 1 2011, in continuità con il previgente regime, COGNOME stati enucleati una serie di param probatori, così individuabili (nell’ordine NOME prospettazione normativa): a) manc giustificazione NOME provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaura procedimento di prevenzione; b) titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato proprio reddito, dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, od alla propria attività econo provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il r
Quindi, la sproporzione è solo uno dei possibili indici NOME provenienza illecita dei ben potendo la parte pubblica offrire un diverso e alternativo parametro probatorio.
5.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha dato atto che il Tribunale aveva forni una particolareggiata ricostruzione e una dettagliata analisi degli incrementi patrimonial proposto e del suo nucleo familiare, dai quali era emerso che l’impresa del COGNOME era g operativa prima degli accordi intervenuti con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ma ha sottolineato – sulla base degli accertamenti eseguiti dal Nucleo RAGIONE_SOCIALE Polizia Tributaria di Napoli, senza oblitera consulenze di parte (p. 67-72 del decreto di primo grado) – come i profitti si siano accresci modo rilevante in coincidenza col periodo in cui il COGNOME ha usufruito NOME collusione co camorra, cioè negli anni 2002-2013.
Ha considerato, in particolare, il dato, oggettivamente emerso, che l’attività imprendito del COGNOME è risultata, nel periodo predetto, COGNOMEematicamente asservita ai desiderata del RAGIONE_SOCIALE, a lui essendo stata riservata una fetta considerevole dell’affare gestito in primis dal RAGIONE_SOCIALE, poiché si aggiudicava COGNOMEematicamente gli appalti NOME Regione, attraverso una pluralità di impre nelle quali era coinvolto: “se si pensa che numerose altre erano le società e le ditte riconducibil a familiari del COGNOME o da lui costituite con altri imprenditori del RAGIONE_SOCIALE, tutte am al COGNOMEema”.
Con specifico riguardo alle considerazioni del consulente NOME Difesa, già il Tribunale av osservato che “il dato percentuale valorizzato in sede di consulenza tecnica assume, in concreto, un valore ingannevole se non correlato agli altri elementi”, dandosi rilievo alla circostanza NOME perCOGNOMEente inadeguatezza dei mezzi economici dichiarati dal COGNOME e dai suoi familiari p sostenere gli investimenti effettuati negli anni, quale elemento indiziario significativ maggiore ampiezza NOME attività e dei proventi illeciti.
Questa constatazione ha condotto i giudici di merito a considerare il dato, risultante d consulenza di parte, del rapporto tra 30% di proventi illeciti e 70% di proventi che si assum leciti, come smentito dall’emersione di altri elementi, che inducono ragionevolmente a riten che, in realtà, la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE imprese del COGNOME verso NOME AVV_NOTAIO fosse ben
più ampia, sostanzialmente assimilabile a un completo asservimento che lo portava a lavorare in esclusiva per gli appalti di interesse dello RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non solo quelli colleg gestione del ciclo dell’acqua. Si è altresì considerato, che, trattandosi di proventi illec nemmeno potevano valere a formare una positiva provvista utile per legittimare incrementi patrimoniali che risultano essere il frutto del reimpiego di quelle entrate illecite, e, qui instaurazione di una COGNOMEematica attività di riciclaggio. Da qui, la conseguente affermazione d mafiosità RAGIONE_SOCIALE sue imprese, che vivevano all’ombra di COGNOME.
Vi è, dunque, un sufficiente coefficiente argomentativo in ordine alla provenienza ill dell’intero patrimonio del proposto, che comporta che tutte le entrate, utilizzate per l’ac di beni personali, COGNOME da considerare a loro volte illecite e giustificano pertanto la co essendo stato accertato l’inquinamento mafioso dell’attività d’impresa.
Ha dato atto, il provvedimento impugnato, NOME inconCOGNOMEenza dei redditi prodotti fino al 1 replicando all’obiezione relativa alla mancata considerazione dei redditi percepiti fra il 19 1997: ha osservato, infatti, che, dalla tabella NOME consulenza tecnica difensiva, emerge quadro addirittura più sfavorevole per il COGNOME, senza che possa prescindersi – come si sostien nel ricorso – dai dati oggettivi dei redditi di quegli anni per considerare una presunta proi di utilità.
Anche sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALE linee di credito in favore del proposto, la motivazione del dec impugnato non è illogica né apparente: la Corte di appello ha, infatti, escluso la connputabi tra le risorse utili, RAGIONE_SOCIALE linee di credito bancarie accese nel 2002 e nel 2005, sottoli come aveva già fatto il primo giudice, che si tratta di risorse finanziarie che hanno generat debito e che “in assenza NOME prova documentata di lecite fonti di guadagno che consentano di pagare i ratei di un mutuo” tale situazione diventa “ulteriore spia dell’ingresso di capitali di provenienza illecita”, risolvendosi il pagamento dei ratei nell’utilizzo di profitti illeciti posCOGNOME ritenersi valida fonte di incrementi di ricchezza.
5.3. Con tali dati la difesa ricorrente omette di confrontarsi: sposta in epoca più lon termine ad quem NOME pericolosità, senza però confrontarsi criticamente con le divers emergenze valorizzate dalla Corte d’appello e, comunque, senza affrontare il tema NOME rilevanza inquinante NOME preponderante parte illecita del patrimonio sull’eventuale porzi iniziale di esso legittimamente formatasi. Deduce il ricorrente che la misura ablativa ab attinto anche beni acquisiti indipendentemente dalle anzidette collusioni e con provvista n derivante dall’attività d’impresa nel campo edilizio, ma al di là NOME sua genericità, la ded è risultata smentita dagli accertamenti svolti durante il giudizio di prevenzione.
Le osservazioni svolte dai giudici di merito legittimano, invece, la totale apprensione dei del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legitti correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui può essere disposta «la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario de proposto qualora l’apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidament nell’espansione NOME COGNOMEematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di prepon
capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistion contaminazione» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-01; conf. sez. 2 n. 9899 del 28/01/2021 dep. 12/03/2021, n. m.). Il principio è stato affermato con riguardo alle ipote cui la pericolosità investa, come spesso accade, l’intero percorso eCOGNOMEenziale del proposto parla di impresa mafiosa laddove emerga – come nel caso di specie – una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell’impresa e le attività riconducibili alla c criminosa; in tali casi, ricorrendone i requisiti di legge, è pienamente legittima l’apprens tutte le componenti patrimoniali e utilità, la cui presumibile illecita provenienza non r alcun modo smentita. Si è fatto riferimento, da parte NOME giurisprudenza, al caso in c registri una sovrapposizione tra la compagine associativa e quella societaria, ovvero quand l’intera attività d’impresa risulti inquinata da risorse di provenienza delittuosa che a irreversibilmente contaminato l’accumulo di ricchezza, così da non consentire di distinguere t capitali leciti e quelli illeciti, o, ancora, quando l’impresa sia asservita al cont consorteria condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con commistione tra attività di impresa e mafios (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018,Rv. 272640;conf.Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278891).
Non si può che ribadire che, qui, l’attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa l’ausilio e sotto la protezione dell’RAGIONE_SOCIALE, alla quale è risultata as rimanendo inquinata dal metodo mafioso, che ha consentito al ricorrente di beneficiare costantemente, per un ampio arco temporale, di plurimi, lucrosi, affidamenti pubblici, i proventi COGNOME stati reinvestiti, sia costituendo nuove società o acquisendo quote societarie, con acquisti immobiliari. Cosicchè, risultano contaminati sia l’intero patrimonio aziendale le componenti del patrimonio personale del proposto, che quel condizionamento mafioso ha reso possibile costituire.
Nell’ambito di un complesso aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può, infatti, scinder NOME confisca, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, essendo norm impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all’iniziativa imprenditoriale
Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni opera sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo essa il ri di una determinata attività delittuosa o essendo stata resa possibile solamente in vi dell’attivazione di un determinato canale COGNOME. Tutte le operazioni attuate per il tr un’impresa costituita o sviluppatasi grazie all’estrinsecarsi dell’attività mafiosa sul v economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inqu che il COGNOMEema RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni
rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n.
del RAGIONE_SOCIALE 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coop, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE motivazione; RAGIONE_SOCIALE conf. Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021 (dep. 2022 ) Rv. 283462 ). Non occorrono, dunque, indicazioni di dettaglio, giacchè l’attività imprenditoriale del COGNOME è risultata intr maniera tanto preponderante con la compagine associativa, da contaminare l’intera ricchezza accumulata dal proposto, inestricabilmente correlata alle attività illecita, anche nella destinata al riciclaggio, così che non se ne posCOGNOME più apprezzare eventuali fonti lecite
6. Analoghe considerazioni valgono anche in ordine alle posizioni dei terzi interessati, per non si ravvisa alcuna violazione di legge, avendo il decreto impugnato adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità al proposto dei beni intestati ai congiunti, come peral argomentato dal tribunale ( pg. 62 e ss.), COGNOME i ricorrenti si limitano a dolersi di un di motivazione sul punto, ma gli elementi offerti da cui poter desumere che si tratti di cesp provenienza lecita, poiché da essi personalmente acquisiti attraverso provviste economiche non derivanti da quell’attività d’impresa COGNOME stati vagliati nelle sedi di merito e ritenuti sco
La asserita forza economica NOME COGNOME, proveniente dal patrimonio di famiglia, non ha trovato riscontro negli accertamenti svolti a suo carico, dal momento che gli acquisti effet a suo nome nel periodo dal 2002 al 2012, ammontanti a oltre quattrocentomila euro, risultano non sostenibili con gli esigui redditi dichiarati, pur contemplando la donazione paterna d milioni di lire nel 1997.
Lo stesso è a dirsi per gli esigui redditi personali del figlio del proposto, del tutto ins a sostenere gli acquisti a lui solo formalmente riconducibili, per quanto argomentato dai giu di merito.
7. Non ha alcun pregio, inoltre, la deduzione con la quale si mira a delimitare temporalmente l pericolosità sociale del COGNOME, agganciandola a quella di COGNOME, che la Corte di appello, condannarlo per corruzione, ha circoscritto al 2005: ancora una volta la Difesa oblitera il che la pericolosità sociale del COGNOME è correlata, non all’attività di COGNOME COGNOME la Re ma ai suoi rapporti con il RAGIONE_SOCIALE e alla acquisita capacità di beneficiare di important appalti da parte NOME Regione Campania non solo nel ciclo RAGIONE_SOCIALE acque, e non solo in seguit all’avvento di NOME COGNOME COGNOME la Regione Campania, essendo emerso che NOME COGNOME ha beneficiato di commesse pubbliche regionali fino al 2013. D’altro canto, il rappor sinallagnnatico con il RAGIONE_SOCIALE era iniziato ben prima del 2002 e affonda le radici negli ultimi anni d secolo scorso, allorchè si registravano i primi contatti di NOME COGNOME con la gest regionale dell’RAGIONE_SOCIALEdotto campano ( cfr. decreto del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere pg. 70)
7.1. Così ribadita la delimitazione temporale NOME pericolosità sociale del proposto, si oss come la quasi totalità degli acquisti ( immobili e quote societarie) individuati dai giudici d si collochino nel periodo 2002/2013 ( Sez. Un. 4880/2015), o in epoca appena antecedente a quella RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE si RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALE accertata RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE sociale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE proposto (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 ,Ry. 256266;conf.Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013 (dep. 20
14 ), Rv. 258656; conf. Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014 Rv.259872). Inoltre, già il Tribunale aveva rilevato come, in definitiva, il valore dei lavori realizzati da RAGIONE_SOCIALE non subiva af rilevante flessione sostenuta dai consulenti, asseritamente verificatasi dal 2000 in poi, c sostenuto dai consulenti NOME Difesa, poiché, invece, una corretta lettura dei dati f emergere che, nel periodo 2006-2013, il dato era destinato ad incrementarsi, cosicchè, il da percentuale valorizzato dai consulenti si rivelava ingannevole se considerato in assoluto, sen relazionarlo agli altri dati fattuali emersi ( dichiarazioni collaboratori di giustizia, e dat dalla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, e, nel giudizio ordinario procedimento ‘Medea’, nei confronti dei coimputati).
7.2. Le doglianze del ricorrente COGNOME, pertanto, a-specifiche rispetto al ragioname giustificativo NOME Corte di appello, che ha ricostruito la iniziale provvista illecita del quindi l’origine illecita del suo patrimonio; esse risultano, in ogni caso, superate d ragionevolmente dal provvedimento impugnato.
Inammissibilmente proposte solo dinanzi al Giudice di legittimità le doglianze afferenti vicende NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle quali, dalla consulta dell’atto di appello, non emergono specifiche argomentazioni, sicché la questione non proponibile in questa sede.
Non ha pregio il motivo incentrato sul mancato espletamento NOME perizia contabile, richies dalla Difesa, in assenza NOME sua decisività, avendo i giudici di merito ricostruito gli finanziari e patrimoniali sulla scorta degli accertamenti NOME G. di F. e valutando adeguatame le consulenze NOME difesa ( Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 ).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagament RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, al versamento, in favore NOME cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua NOME somma di euro tremila in favore NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
osì deciso in Roma, addì 02 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSA – LIONE
V SEZIC NE PENALE