Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTE NOME
sul ricorso proposto da
NOME nato in Nigeria il 23/05/1995 (CUI 051MRIH)
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione della confisca dei telefoni cellulari e del denaro; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell’imputato, Avvocato NOME COGNOME che h insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 (motivazione contestuale) ha confermato quella di condanna in primo grado che ha inflitto a Osawaru Matthew la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupef (fatto rubricato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), resistenza a pubblici ufficiali lesioni personali ad uno di questi, confermando altresì la confisca della somma di denaro di eur 240 e di due telefoni cellulari.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e dei cellulari, in ordine alla quale evidenzia difettano le condizioni previste dalla legge per adottare il provvedimento ablatorio.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclu come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO ‘
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza di appello ha respinto il motivo di gravame avente ad oggetto la suindicata confisca in quanto “la somma in biglietti da 20 euro risulta, in assenza di diversa dimostrazi da parte dell’imputato, privo di leciti redditi, più che verosimilmente provento dell’att spaccio esercitata dall’imputato e i telefoni cellulari (ben tre apparecchi trovati in suo poss sono stati il mezzo con cui l’imputato contattava i suoi clienti, e quindi essendo il mezzo c quale è stato commesso il reato, sono stati condivisibilmente confiscati”.
Peraltro, la contestazione in ordine alla quale COGNOME ha riportato condanna concerne la mera detenzione dello stupefacente – poco più di 5 grammi di eroina – a fine di spaccio (e no la cessione della droga). Pertanto, non è possibile disporre la confisca del denaro ai sensi dell’ 240 cod. pen. Infatti, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupeface denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel ca in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione de operato dall’art. 85 -bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309» (da ultimo, v. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME Rv. 283248 – 01, che in motivazione ha anche chiarito che in relazione al reato di cui al comma 5 tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’a 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipo
cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).
3.1. Inoltre – poiché si è ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 TU Stup. è possibile neppure procedere alla confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., poiché tale reato è stato fino ad ora escluso dal novero dei delitti presupposto per la confisca sproporzione. Detto limite è stato recentemente superato dal legislatore che con l’art. 4, comma 3-bis del dl. n. 123 del 2023, come inserito dalla legge di conversione n. 159 del 2023 (e disciplina è entrata in vigore il 15 novembre 2023), è intervenuto sull’art. 85-bis, comma 1, sopprimendo le parole: “esclusa la fattispecie di cui al comma 5,”, sicchè ora anche la fattispec di cui al comma 5 cit. consente di disporre la “confisca per sproporzione”.
3.2. Ritiene il Collegio che la nuova disciplina non sia applicabile alla confisca oggett presente giudizio. E’ vero che si è ritenuto che «La confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992′ è applicabile anche nei confronti di chi stato condannato per reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma che la disciplina non essendo essa soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizio di cui all’art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l’art. 236 cod. pen. e non integran interpretazione una violazione dell’art. 7 CEDU» (da ultimo, Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012 Ascone, Rv. 254698 – 01).
3.3. Tuttavia, tale applicazione retroattiva incontra dei Itmiti. Infatti, l’articolo 200 1, cod. pen. stabilisce che “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tem della loro applicazione” e l’articolo 236 stesso codice, che detta le regole generali per le mi di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisce che ad esse si applica solo il co dell’art. 200 cit. (e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui “Se la legge del tempo in cu deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo d esecuzione”). Pertanto, la confisca – anche ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. – «è regolata principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell’art. 200, cod. pen., richiamo dell’art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione sicchè, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legg vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il q operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell’esecuzione di esse» (così, Sez. 6, n. 21491 d 16/02/2015, COGNOME, Rv. 263768 – 01, che, in riferimento alla confisca di prevenzione, h precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello dell decisione di primo grado, anche se negativa, perché l’appello costituisce una fase eventuale i cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).
Pertanto, considerato che la confisca è stata disposta con la sentenza di condanna in primo grado – intervenuta prima della modifica normativa che ha attratto nell’ambito applicati
dell’art. 240-bis cod. pen. anche la violazione dell’art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309 del 1990 novum normativo non è applicabile alla statuizione oggetto del presente ricorso.
Analoghe considerazioni valgono in riferimento alla confisca dei telefoni cellulari. N confronti di essi, tenuto conto del titolo di reato per cui si procede e alla luce delle sopra riportate osservazioni, è inapplicabile la confisca per sproporzione.
4.1. Per quanto concerne la confisca facoltativa di cui all’art. 240 cod. pen., la sent impugnata ha motivato il provvedimento ablatorio nei seguenti termini: “i telefoni cellulari ( tre apparecchi trovati in suo possesso) sono stati il mezzo con cui l’imputato contattava i s clienti, e quindi essendo il mezzo con il quale è stato commesso il reato, sono sta condivisibilmente confiscati”. Tale motivazione non appare però idonea a sorreggere il provvedimento ablatorio atteso che, come questa Sezione ha avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687 – 01), «La confisca facoltativa di cui all’a 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale rive effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. (Fattispecie in cui, la annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso d condannato)». Nella specie – attesa anche la contestazione della sola detenzione illecita, e no anche della cessione delle sostanze stupefacenti – la motivazione, c:hiaramente insufficiente adottata dalla Corte di appello, non risulta utilmente integrabile.
Per tali ragioni, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di 240 euro, beni quali va disposta la restituzione all’avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 240,00, di cui dispone la restituzione all’avente diri
Così deciso il 22 novembre 2023
Ti Presidente