Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30622 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari, il 21/02/24 ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l’illegalità della misura di sicurezza della confisca del provento dell’attività criminosa.
La ricorrente, condannata su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per 776 dosi), marijuana (per 8.543 dosi), con unico motivo lamenta la mancanza di motivazione e la violazione di legge con riferimento al collegamento eziologico tra il reato di detenzione di stupefacenti e la confisca del denaro disposta dal giudice.
Ritiene la ricorrente che la confisca del denaro proveniente dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti, rinvenuta nella disponibilità del reo, non costituisce il profitto del reato perché non può qualificarsi quale vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecita detenzione ed è stata disposta senza alcuna motivazione sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premessa l’ammissibilità del ricorso ex art. 448 bis cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e i motivi depongono per l’accoglimento in quanto si tratta di confisca che avrebbe dovuto essere disposta e motivata ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen..
Infatti, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01).
Nella motivazione, il Tribunale ha omesso ogni considerazione che giustifichi la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e pertanto deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore