Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/08/2023 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa COGNOME COGNOME ha chiesto l’accogliment del ricorso in relazione alla omessa motivazione sulla confisca della somma di d rinvenuta nell’abitazione del ricorrente e l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
p e;64 1·0
Con sentenza del 26 agosto 2023 il Tribunale di Como ha tQdannat ai sensi all’art. 444 cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti ai sensi 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, NOME pena di anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, disponendo altresì la confisca del materiale e de somma in sequestro.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, e ne ha chiesto l’annullamen deducendo errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 606 lett per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro senza aver in alcun mod argomentato in ordine alla provenienza della somma né accertato la sussistenza del nesso di pertinenzialità del danaro alla commissione del reato contestazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’accoglime del ricorso in relazione alla omessa motivazione sulla confisca della somma denaro rinvenuta nell’abitazione del ricorrente e per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si premette che i fatti in contestazione concernono la detenzione A TARGA_VEICOLO a fini di spaccio di sostanza stupefacente rinvenuta nella tasca diipantaloni ricorrente e all’interno della cella di sicurezza ove egli era ristretto, n cessione, in più occasioni, di sostanza stupefacente a tale NOME COGNOMECOGNOME c dichiarato dal medesimo imputato che, tratto in arresto e sottoposto interrogatorio, ha ammesso di fare da spola tra due conoscenti spacciatori e acquirenti presso il bosco. Pertanto, si contesta all’imputato sia la detenz fini di spaccio (capo 1) che la cessione di sostanza stupefacente (capo 2) precisa altresì che la confisca di quanto in sequestro è espressamente oggetto accordo intercorso tra le parti.
Tanto premesso, si richiama GLYPH al riguardo il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in relazione al reato di ill detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro in posses dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra ques
l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, nè quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Sez. 6, n. 55852 del 2017, COGNOME).
Nel caso in disamina, il giudice di merito, dopo aver effettuato i controlli , r , ‘i( 4., richiesti dall’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., hg vrichiamato l’accordo relativo alla statuizione della confisca, specificando, quanto al denaro, che trattasi di provento dei reati in contestazione, concernenti GLYPH non solo la , tot M -4 tu .21.0c ev, GLYPH ‘m-u4-(-024, .t.,,t, t icq k,9.AR GLYPH ott ‘ , “(C,c,c, 4’-L detenzione ma anche diversi episodi po cessione di sostanza stup9facente GLYPH 4 -(4,e 4 GLYPH ,ellet/f GLYPH l i Otatz e eK , e.t. 6-tu GLYPH (e)e(r -24C n- 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente