Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/10/2023, il Tribunale di Milano applicava a NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di 10 mesi di reclusione e 1000 euro di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – l’illegalità della confisca del denaro, ordinata ai sensi dell’art. 240 cod. pen. I Tribunale avrebbe disposto l’ablazione della somma in mancanza di un’effettiva
motivazione, in contrasto con quanto richiesto dalla costante giurisprudenza questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
La sentenza ha disposto la confisca del denaro in sequestro (815 euro perché “da ritenersi, viste le circostanze, provento dell’attività illecita di della sostanza stupefacente”; il COGNOME, infatti, era stato visto sedut panchina di un parco pubblico, poi allontanatosi velocemente per aver sentito d rumori e, infine, datosi alla fuga alla vista degli operanti, gettando in terra per 19,1 grammi, suddivisa in 48 involucri.
Tanto premesso, e ribadito che la sentenza è stata pronunciata co riguardo al delitto di detenzione dello stupefacente a fine di spaccio, n cessione, il Collegio rileva che la confisca del denaro non costituisce “disposiz cogente”, come affermato nella sentenza, ma richiede un’adeguata motivazione nell’ottica dell’art. 240 cod. pen., con l’indicazione di congrui elemen colleghino – in termini causali (ad esempio, quale profitto) – la somma rinvenuta con la condotta contestata. Tale motivazione, tuttavia, non si riscontra decisione impugnata, che richiama – genericamente – soltanto le “circostanze” del fatto.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al confisca del denaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, in diversa perso fisica.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il C. GLYPH oliere estensore 4§3 .
Il Presidente