Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16380 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a ROMA il 29/12/1994 avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di Roma; udita la relazione della Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME nel senso della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro sequestrato, con restituzione della stessa all’avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., a Piroscia NOME,la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 settembre 2023, per aver detenuto, al fine di cederla ad altri, sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 41 e sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 140. Il giudice disponeva, altresì, la confisca della somma di euro 5.785,00, perché ritenuta provento della cessione.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, denuncia violazione di legge (art. 240 bis cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca poiché, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, nel caso insussistenti, in presenza di mera detenzione a fini di spaccio sicché non ne è provata la provenienza dall’attività di spaccio.
3.La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con restituzione della stessa all’avente diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all’imputato è stato commesso in data 13 gennaio 2025, successiva alla modifica introdotta all’art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca “per sproporzione” ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, NOME COGNOME NOME COGNOME, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME Matthew, Rv. 285602).
Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all’imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del
rinvio operato dall’art. 85-bis D.P.R. n. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,
NOME COGNOME Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73,
comma 7-bis, D.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione
e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
3.Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro,
trovato in possesso dell’imputato, anche quando si tratti di ipotesi di “lieve entità”, di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi
particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche
per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
4.Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca disattende i principi sinora richiamati, nella parte in cui afferma che la confisca
viene disposta in quanto la somma è provento del reato, con affermazione distonica rispetto alla contestazione che è riferita alla sola detenzione al fine di spaccio e che non esamina le condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
Così deciso il 23/04/2025.