Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21528 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 04/07/1988
NOME nato a NAPOLI il 14/04/1981
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e 1Vricors4L
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi itricorsp!
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in rif della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord per avere riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggrava e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitat cocaina, ascritto a NOME COGNOME e NOME COGNOME La Corte territoriale ha altr rigettato la richiesta di revoca della confisca del denaro in sequestro.
Avverso la prefata sentenza gli imputati ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e di un unico atto, sollevando due motivi:
2.1. GLYPH Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Al riguardo, Corte territoriale non avrebbe offerto un’adeguata motivazione, pur avendo entrambi i ricorrenti mostrato un atteggiamento di resipiscenza, consistito nella rinuncia a i motivi di gravame in punto di responsabilità;
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, afferente al solo COGNOME, si deduce il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di revoca della confisca, po il rigetto è espresso da mere formule di stile, racchiuse in poche righe.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
É unicamente fondato il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME relativo alla confisca del denaro in sequestro, essendo il rico inammissibile nel resto.
Quanto al primo motivo, occorre premettere che la valutazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientra, per costa giurisprudenza, nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, sindacabil Cassazione solo in presenza di illogicità manifesta o di contraddizioni evidenti, del tutto insussistenti nel caso di specie. La Corte territoriale, facendo co applicazione del principio per cui, in tema di stupefacenti, per la configurab dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ott 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anch
dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivame rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività d condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, COGNOME NOME, Rv. 286378 – 02), ha ritenuto il dato ponderale particolarmente significativo (il quantitativo comples sequestrato ammonta a 60.172,00 grammi netti di cocaina, pari a circa 312.422 dosi medie singole e si tratta, quindi, di una quantità che eccede di gran lunga la s minima per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P 309/90), e per tale ragione ha escluso, con motivazione non manifestamente infondata, l’invocato giudizio di prevalenza.
Nel caso di specie, il rigetto della richiesta di revoca della confisca che è motivato «apparendo evidente la connessione del denaro in sequestro… con il rea in contestazione» disattende i principi sinora richiamati.
Deve invece, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso. Va invero riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefa contestato all’imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può es sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME COGNOME, Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell’ar cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario n tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermat responsabilità. Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sosta stupefacente, di cui all’anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del de trovato in possesso dell’imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve en di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, ben utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anch interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatament alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve es dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro i sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appe
di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dich irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilit
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Così deciso il 19 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
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