Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Kalyobya (Egitto) il 04/12/1990
avverso la sentenza del 13/06/2024 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 13/06/2024, il Tribunale d Savona, applicava a NOMECOGNOME con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione tra i (art 73, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di hashish ed art 73, comma 5, d.P. n. 309/1990 per detenzione di cocaina), la pena di anni due e mesi otto reclusione ed €14.000,00 di multa; si disponeva, altresì, la confisca e la distr della sostanza stupefacente e la confisca della somma di € 4.870,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con i quale deduce illegalità della misura di sicurezza patrimoniale, violazione di l e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro.
Argomenta che il Tribunale si era limitato a qualificare apoditticamente il re quale profitto del delitto contestato di detenzione di sostanza stupefac omettendo di indicare il vincolo di pertinenzialità tra la somma in sequestro e delitto di cui all’art. 73, comma 4, dpr n. 309/1990; il Tribunale aveva erra disporre la confisca del denaro, indicato quale somma derivante da precedent cessioni di sostanza stupefacente e, quindi, relativo a condotte illecite dive quella contestata; risultava, quindi, evidente il vizio di motivazione con riferi alla misura di sicurezza, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ritenuto di procedere, con riferimento alla somma di denaro in sequestro, a confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 /1990.
Giova ricordare che questa Corte ha affermato, che, in relazione al reato illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponi dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso ìn cui ricorra condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez 4 n. 20130 del 19/04/2022,Rv.283248 – 01).
E va anche ricordato che l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, come modifica dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n.266), che ha disposto, con l’art. 1, comma 1, la conversione, con modificazioni, del D.L. 15
settembre 2023, n. 123 (in G.U. 15/09/2023, n. 216), prevede la possibilità di applicare l’art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto e con il da normativo, ha disposto, con congrue argomentazioni, la confisca della somma di euro 4.870,00, oggetto di sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, richiamando per relationem la motivazione del provvedimento applicativo della misura reale e specificando che la disponibilità della somma di denaro in questione era priva di lecita giustificazione e qualificabile quale provento delle pregresse attività di cessione di stupefacente; ha anche adeguatamente valutato come inconsistente la tesi difensiva di NOMECOGNOME che aveva dichiarato di aver ricavato dallo spaccio dei primi 400 grammi di hashish soli 170,00 euro.
Il ricorrente non si confronta criticamente con tale motivazione, deducendo, invece, che la somma di denaro non costituisce profitto del contestato reato di detenzione e che difetta, quindi, il nesso di pertinenzialità con l’attività illec contestata; deduce, conseguentemente, la illegittimità della confisca ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod.pen., senza alcuna correlazione con il decisum del Tribunale che, come detto, ha disposto, invece, la confisca in base al disposto dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309/1990.
In tal modo il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericità.
Va, infatti, osservato che il motivo di ricorso per cassazione deve doverosamente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 dei 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/ n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596). E si è anche precisato ch l’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motiv di ricorso, sia alla sua non attinenza al “decisum” del provvedimento impugnato come avvenuto nella specie, risultando la doglianza del tutto avulsa dal contenu decisorio del provvedimento impugnato (Sez.3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenu equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/11/2024