Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2726 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 29/12/1996, avverso la sentenza del 29/05/2024 emessa dal Tribunale di Savona, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona ha applicato a COGNOME la pena di un anno di reclusione e euro 1200 di multa per GLYPH reati, riqualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 i’lidescritti ne imputazioni (capi 1 e 2) e ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione sostanza stupefacente, del denaro (euro 1080) e del telefono in sequestro.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si deducono violazione di legge e vizi della motivazione circa la confisca della somma di denaro e del cellul sequestrati, chiedendo l’annullamento della sentenza in ogni caso limitatamen
alla disposta confisca della somma di euro 1080,00 o, in subordine, alla residua somma di euro 1060, e del telefono cellulare.
Si osserva che il sequestro della somma di denaro e del cellulare è stato disposto in occasione dell’arresto in flagranza per il reato contestato nel capo A) delle imputazioni come detenzione a fini di spaccio della sostanza, quindi senza profitto accertato, mentre la contestazione suppletiva di cui al capo B) concerne una condotta anteriore al giorno dell’arresto, seppure accertata successivamente allo stesso.
Si argomenta che, pertanto, la somma sequestrata non può costituire profitto del reato contestato nel capo A) e che, se si intendesse connetterla al reato oggetto del capo B), non potrebbe comunque superare 20 euro perché questa è la somma indicata dall’acquirente della sostanza.
Si osserva che anche il sequestro del cellulare non trova giustificazione relativamente al capo A) e che, si intendesse connetterlo a contatti telefonici con NOME per commettere il reato oggetto del capo B), allora avrebbe dovuto essere limitata alla SIM eventualmente utilizzata per il contatto telefonico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’art. 85-bis d.P.R. n. 309/190 dispone che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale, per il quale «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza».
Pertanto, nel caso in esame, che concern ié- àto ex art. 73, connma 5, d.P.R. cit., la confisca del denaro potrebbe essere disposta soltanto in quanto «profitto» del reato e la confisca del cellulare solo in quanto servito per commettere il reato.
Invece, il sequestro del denaro, convalidato dal Pubblico ministero, è stato disposto, come espresso nel relativo verbale, perché «provento di attività illecita, in quanto il soggetto è privo di documenti, irregolare sul territorio italiano, disoccupato e senza fissa dimora», dandosi atto, al contempo, che NOME ha dichiarato che il denaro è di sua proprietà.
A sua volta, )l Tribunale ha giustificato la confisca del denaro, osservando che nel capo di imputazione è stata contestata la cessione della sostanza stupefacente, sebbene ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e del telefono, perché utilizzato per commettere il reato.
Su queste basi il ricorso per cassazione di COGNOME – già ammissibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché riguardante sentenza di patteggiannento che avrebbe disposto misura di sicurezza illegale in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899) – è fondato.
Infatti, deve osservarsi che nel capo A) delle imputazioni è stata contestata a Maroan soltanto la detenzione illecita di 22 grammi di cocaina all’interno di una cabina il 24/04/2024 e in quella stessa occasione, sempre all’interno della cabina / venivano trovati in suo possesso, occultati, 1080 euro; mentre nel capo B) gli è stata contestata la cessione di una «quartina di cocaina», per 20 euro, avvenuta il 23/04/2024 e, negli ultimi 4 mesi, in altre 8 occasioni, di 0,5 grammi di cocaina per volta, sempre alla stessa persona.
Ne deriva che la somma di 1080 non può considerarsi profitto del reato descritto nel capo A), perché questo si configura come mera detenzione illecita di sostanza stupefacente. Potrebbe considerarsi profitto del reato (commesso anteriormente) di cessione illecita descritto nel capo B), ma nella limitata misura di euro 20 e di una ulteriore somma collegabile alle altre 8 cessioni.
Invece, nella sentenza impugnata manca una motivazione compiuta sul punto, come anche circa la ragione per la quale si è ritenuto il cellulare il mezzo utilizzato per commettere il reato, sicché essa va annullata limitatamente alla statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio sulla base dei principi normativi prima richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Savona.
Così deciso il 12/12/2024