Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRENDI KASTRIOT (CUI CODICE_FISCALE) nato il 03/06/1996
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2024 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME imputato della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto circa 1.500 grammi di cocaina, fatto contestato come commesso il 26 aprile 2023, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto la confisca, oltre che dello stupefacente e delle armi e munizioni, anche del denaro in sequestro.
Ricorre per la Cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla disposta confisca del denaro, in quanto il Tribunale si esprime in termini di mera presumibile verosimiglianza di essere il denaro profitto di attività illecita, attività che però sarebbe altr precedente rispetto a quella contestata, poiché il processo ha ad oggetto la detenzione e non già la cessione: difetterebbe quindi il nesso di pertinenzialità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 129 e 444 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in relazione sia all’affermazione circa l’an della responsabilità sia circa la scelta del trattamento sanzionatorio, che sarebbero immotivati.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 processo, inizialmente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 18 settembre 2024, è stato restituito a Sez. 4, apparendo non manifestamente infondato.
Il P.G. nella propria requisitoria scritta del 21 ottobre 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca delle somme di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita parzialmente accoglimento, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Mentre il secondo motivo è palesemente infondato (ergo: va dichiarato inammissibile), limitandosi a lamentare, peraltro in maniera vaghissima, l’affermazione di responsabilità e la scelta del trattamento sanzionatorio rispetto a sentenza di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., il primo motivo risulta fondato.
2.1. Appare opportuno richiamare il recente precedente di Sez. 3, n. 5500 del 24/01/2024, COGNOME non mass., nella cui motivazione si è persuasivamente – preso le mosse dalla previsione dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 («Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per u valore corrispondente a tale profitto o prodotto»), per poi rammentare che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (così Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436) e che, ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.
2.2. Operate tali premesse, si prende atto che all’imputato si contesta nel caso di specie la detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Ebbene, per poter legittimamente procedere alla confisca, deve esistere un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per cui è stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
È certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Occorre, però, ribadire che può costituire oggetto di confisca soltanto il prodotto o il profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (cfr., tra altre, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).
Inoltre, la S.C. (ad esempio, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 272204) ha affermato il principio per cui in relazione al reato di illecit detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata: ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né quale prodotto, profitto o prezzo del reato.
Nell’ipotesi di detenzione della sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen. la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato non costituisce il profitto del reato, perché non è il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito. Il denaro, infatti, può essere confiscato solo quando si provi che costituisca il prezzo del reato di detenzione cioè quando risulti dimostrato che sia il corrispettivo ricevuto dall’imputato da terzi per la detenzione della sostanza stupefacente.
2.3. Il Collegio prende atto che nella sentenza impugnata (alla p. 4) si indica che la somma non sarebbe stata giustificata e che la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
La confisca ex art. 240-bis cod. pen., norma nemmeno indicata in sentenza, postula una idonea motivazione, mancante nel caso di specie, anche nel caso di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., essendo statuizione estranea al patto.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto; inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/11/2024.