Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Genova ha applicato all’imputato la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 12.400,00 di multa da lui richiesta, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c pen. e 73, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, a fini di spaccio, 193,142 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina base crack, con un principio attivo di grammi 78,892, corrispondente a 526 dosi medie droganti, nonché perché, per sottrarsi ad un controllo di polizia, usava violenza contro i due operanti;
che avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell’art. 240 cod. perì., relativamente alla confisca della somma di denaro in sequestro – pari ad € 1.425,00 – disposta, a parere del ricorrente, in assenza di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità del denaro con il reato, sulla scorta di argomenti di carattere meramente presuntivo propri, tuttavia, del diverso modello di confisca previsto dall’art. 240-bis ed inapplicabile nel caso di specie.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; che, oltre alla confisca ex art. 240 cod. pen. della sostanza stupefacente, del materiale da taglio e per il confezionamento in sequestro, il Tribunale di Genova ha altresì disposto la confisca del denaro in sequestro;
che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen. applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248);
che, nonostante che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, non possa estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimonial accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Rv. 260879), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale di Genova, sia pure in maniera succinta, abbia adeguatamente evidenziato l’effettiva sproporzione, correttamente ritenuta intrinseca alla mancata giustificazione della provenienza lecita del denaro in sequestro, anche in relazione al suo ammontare;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giu GLYPH 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05 aprile 2024.