Confisca denaro spaccio: la Cassazione ribadisce l’onere della prova
Introduzione: Ricorso Inammissibile e la Prova della Provenienza Lecita
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel contrasto ai reati di droga: la confisca denaro spaccio. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso contro una condanna può essere dichiarato inammissibile e quali sono gli oneri probatori a carico dell’imputato per evitare la confisca delle somme trovate in suo possesso. La Suprema Corte ha stabilito che, di fronte a una motivazione adeguata del giudice di merito, le semplici lamentele fattuali non sono sufficienti per ottenere una revisione della decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Insieme alla condanna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata nella disponibilità dell’imputato al momento dell’arresto, avvenuto in flagranza di reato. L’imputato, ritenendo ingiusta la misura, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorrente
Il ricorrente ha contestato la sentenza del GIP, concentrando le proprie doglianze sulla misura di sicurezza della confisca. Secondo la sua difesa, la motivazione del giudice di merito sarebbe stata insufficiente a giustificare il sequestro del denaro, non provando in modo certo il collegamento tra la somma e l’attività illecita. In sostanza, l’imputato ha tentato di ottenere dalla Corte di Cassazione una riconsiderazione delle circostanze di fatto che avevano portato il primo giudice a ritenere quel denaro come profitto del reato.
La Decisione della Cassazione sulla confisca denaro spaccio
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”, ossia in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, attività che esula dalle competenze della Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso relativo alla confisca “generico e manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come la decisione del GIP fosse basata su una motivazione “specifica ed adeguata”. Tale motivazione si fondava su due pilastri:
1. La provenienza illecita della somma: Il denaro è stato considerato provento dell’attività di spaccio, dato che l’imputato era stato arrestato in flagranza di reato per la stessa attività.
2. La mancata dimostrazione della provenienza lecita: L’imputato non ha fornito alcuna prova credibile che giustificasse l’origine legittima di quel denaro.
Di conseguenza, il ricorso non denunciava un reale vizio di motivazione o una violazione di legge, ma tentava di mascherare una richiesta di “valutazione alternativa delle circostanze di fatto”. Questo tipo di richiesta è inammissibile davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riscrivere il processo, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni
La pronuncia riafferma un principio consolidato: in caso di reati come lo spaccio di stupefacenti, la confisca denaro spaccio è legittima quando l’imputato, colto in flagranza, non riesce a dimostrare la provenienza lecita delle somme in suo possesso. L’onere di fornire tale prova ricade su di lui. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito su questo punto, senza evidenziare vizi logici o giuridici palesi, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere critiche alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (doglianze in punto di fatto), un tipo di contestazione non ammessa davanti alla Corte di Cassazione, che giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Su quali basi è stata confermata la confisca del denaro?
La confisca è stata confermata perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata, incentrata sul fatto che l’imputato era stato arrestato in flagranza di reato per spaccio e non aveva fornito alcuna prova della provenienza lecita della somma di denaro trovata in suo possesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05UIBUT) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fall Birame; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla sentenza di applicazione pena condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
che, in particolare, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto da Fall Birame sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento (l’imputato veniva arrestato in flagranza anche per spaccio, comne ai capi 2) e 3) e mancata dimostrazione di lecita provenienza;
che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;
considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrentP al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili’ il ricorsi) e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’ll ottobre 2024
Il Prsiiente