Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: CHEICK MBOUP nato in GABON il DATA_NASCITA CHEICK MBOUP nato in SENEGAL il DATA_NASCITA/07/2008
avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 luglio 2023, il GIP del Tribunale di Genova applicava a NOME COGNOME (classe 2003), NOME COGNOME (accertato maggiorenne) e COGNOME NOME ex art. 444, cod. proc. pen. la pena di 3 anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, esclusa la recidiva contestata e con il concorso di attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, cod. pe 73, TU Stup., per aver concorso illecitamente nella detenzione di 61 involucri si sostanza stupefacente del tipo eroina-morfina e di tipo crack/cocaina, oltre ad ulteriori involucri di sostanza analoga rinvenuti sulla persona dell’attuale ricorrente, in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 8.03.2023. Con la medesima sentenza veniva disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro nonché la confisca e la devoluzione dell’Erario del denaro in sequestro.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, NOME COGNOME (classe 2003) e NOME COGNOME (accertato maggiorenne) propongono congiunto ricorso per cassazione – unitamente a COGNOME NOME per il quale si procede separatamente – tramite il comune difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240, cod. pen. e 87, TU Stup., in ordine alla confisca della somma di denaro in sequestro (in sintesi, premesso che la somma di 1100 euro venne sequestrata in occasione della perquisizione domiciliare svolta in data 8.03.2023, si duole la difesa dei ricorrenti per esserne stata disposta dal giudice la confisca non avendo reso l’imputato alcuna giustificazione dalla provenienza del denaro. Ritenuto sussistente il proprio interesse a ricorrere ex art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., nel merito la difesa sostiene non esservi alcuna prova che la somma sequestrata fosse provento di delitto, trattandosi peraltro di detenzione di stupefacente, e che, pertanto, la stessa non avrebbe potuto essere disposta, non essendovi prova della ricorrenza di un caso di applicazione di misura di sicurezza patrimoniale compatibile con il patteggiannento, in assenza di elementi che conducano con certezza alla provenienza illecita della somma, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte).
t
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 6 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del congiunto ricorso.
Secondo il PG, il ricorso è infondato. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice del Tribunale genovese ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, disponendo -tra l’altro- la confisca della somma di denaro in sequestro. La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l’annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene disposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall’art. 240 c.p. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente). Trattasi di doglianza manifestamente infondata poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all’art. 85 bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all’art. 240-bis c.p. La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: «(…) Il denaro, infine, in merito alla cui provenienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da ritenersi … provento di spaccio…». Sul punto della sproporzione la difesa degli imputati non ha eccepito alcunché limitandosi a sottolineare come il reato di detenzione finalizzata allo spaccio non consentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all’art. 240 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il congiunto ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni evidenziate dal PG.
Il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all’art. 85-bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all’art. 240-bis c.p.
Questa Corte ha già chiarito che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01 che, in motivazione, ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73,
comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).
La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, come correttamente evidenzia il PG, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: «(…) Il denaro, infine, in merito alla cui provenienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da ritenersi … provento di spaccio…». Sul punto della sproporzione, infine, la difesa dei ricorrenti non ha eccepito alcunché limitandosi a sottolineare come il reato di detenzione finalizzata allo spaccio non consentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all’art. 240 c.p.
Il congiunto ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 gennaio 2024
Il Ci sigliere stensore
Il Presidente