Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/12/1981
avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di COGNOME
‘dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che1~
COGNOME al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
ri
cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, per i di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi, deduce l’e
qualificazione giuridica del fatto (primo motivo) e vizio di motivazione con riguardo alla co
(secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, perché: a) la deducibilit in cassazione dell’erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento
limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23
17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, COGNOME, Rv.
272619), e quindi dell’impugnazione richiamante, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione
3, n. 28747 del 19/04/2016, Cenicola); b) nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato art senza alcuna specificità censoria in relazione a profili decisivi;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso propone censure manifestamente infondate, perché: a) la confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta anche fuori dall’accordo se non viene fornita giustificazione della provenienza del denaro e se risulti una sproporzione denaro oggetto della confisca ed il reddito percepito dall’imputato (v., ex multis, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01; Sez. 4, n. 19378 del 07/05/2024, Lo Keba, n.m.); b) nel caso di specie, la somma di denaro, pari a 540,00 euro, è stata rinvenuta sul luogo in l’imputato esercitata l’attività di spaccio di droga, e l’odierno ricorrente non ha forni giustificazione in ordine al suo legittimo possesso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.