Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6865 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6865 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottor NOMECOGNOME che ha chiesto
l’annullamento con rinvio
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12/09/2025, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ha applicat pena della reclusione di anni uno e di mesi due e di euro 2.917,00 di multa nei confronti di COGNOME NOME, in relazione alla detenzione di circa 122 grammi di hashish. Il giudice ha dispo altresì la confisca del danaro e la distruzione dello stupefacente e del materiale p confezionamento in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen., in quanto il a quo, previa riqualificazione del fatto originariamente ascritto nel delitto di cui all’art. 73 5, D.P.R. 309/1990, nel recepire l’accordo tra le parti, ha disposto la confisca del de detenuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 240 cod. pen. quale provento di reato in assenza presupposti di legge. Precisa che si contesta al ricorrente la detenzione a fini di spacci sostanza stupefacente e non la cessione di sostanze stupefacenti e che pertanto è illegittim l’applicazione della disciplina della confisca delle cose costituenti il profitto o provento d non costituendo il denaro rinvenuto un vantaggio patrimoniale immediatamente e causalmente ricollegabile alla fattispecie contestata. Pertanto, la somma di denaro rinvenuta nelle disponib del ricorrente non può essere oggetto di confisca, non ricorrendo l’applicazione né dell’art. cod. pen., né l’applicazione dell’art. 73, comma 7 bis, D.P.R. 309/1990, norme concernenti l’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo alcun nesso tra la res oggetto ablazione e la fattispecie contestata. La misura ablatoria non può essere disposta neppure ai sensi dell’art. 85 bis D.P.R. 309/1990, norma introdotta con il D.L. 15 settembre 2023 n. 12 concernente la cosiddetta confisca allargata o per sproporzione, prevista dall’art. 240 bis c pen. Specifica, infine, che trattasi di pena illegale e che non opera quindi la preclusione d all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore genale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento limitatamente alla confisca di danaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudiz sul punto a diverso giudice del Tribunale di Siracusa
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorri per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenuto che, anche dop
l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di leg sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 27494).
Altresì, si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanz stupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l’art. 240 cod pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di me detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità. Infatti, in relazione ai di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 309, è possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possesso l’imputato, purc ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis co applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 20130 del 19/4/2022, NOME, Rv. 283248).
1.2.Nel caso in disamina, concernente l’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostan stupefacente e non di cessione di sostanze stupefacenti, il giudice a quo ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, non oggetto di accordo tra le parti, effettuando un valutazione che è, da un lato, compatibile con l’applicazione della confisca per sproporzione sensi dell’art. 240 bis cod. pen., laddove ha valutato “lo stato di disoccupazione dell’imputa la circostanza per cui lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza del denaro”, ma dall’altro, in modo ambivalente, ha richiamato nel dispositiv l’applicazione dell’art. 240 cod. pen. e ha affermato che la somma costituisce il “provento reato di cessione di stupefacenti”, sebbene al ricorrente sia contestata la mera detenzione a f di spaccio, e non la cessione di sostanza stupefacente.
2.Trattasi di motivazione perplessa e ambigua, che impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa
Così deciso, all’udienza del 23/01/2026
Il Consigliere estensore
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