Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Sardara, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2023 dal Tribunale della Libertà di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale ha ch dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria conclusiva con cui l’AVV_NOTAIO, in difesa d ricorrente, insiste per l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame di NOME COGNOME – sottoposto a indagi preliminari per reati ex artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME – contro l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di € 24.900
rinvenuta all’esito della perquisizione eseguita in data 16 aprile 2023 pre l’abitazione di NOME COGNOME, madre dell’indagato.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta valutando che le risultanze delle inda svolte dalla polizia giudiziaria documentano un intenso e continuativo traffico sostanze stupefacenti e che tutti gli indagati non risultano titolari di reddit tali da giustificare l’accantonamento della suindicata rilevante somma di denar conservata in cinque pacchetti sottovuoto e rinvenuta in una sacca all’interno un armadio nella camera da letto di NOME COGNOME, sorella dell’indagato.
Con il ricorso e con la memoria conclusiva presentati dal difensore di Marra si chiede l’annullamento dell’ordinanza per í seguenti motivi riportati nei l strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso si adduce che la provenienza della somma in oggetto deriva dalla vendita di due immobili, da numerosi prelievi effettuati presso sportelli ATM e dalla ricezione di un canone di locazione. Si dedu la mera apparenza della motivazione offerta dal Tribunale per omesso l’esame dei punti decisivi in relazione all’accertamento del fatto sui quali è fonda provvedimento di sequestro.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo si osserva che, da quanto esposto e documentato in sede di riesame, risulta evidente che il sequestro preventivo stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge, mancando la pro della provenienza illecita del denaro sequestrato e non sussistendo il pericolo la libera disponibilità del denaro da parte di COGNOME possa aggravare o protrarr conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e s manifestamente infondati.
L’ordinanza considera le giustificazioni addotte nel ricorso – che non contesta sussistere un fumus commist;delicti relativamente ai reati per i quali si procede ma argomenta che il comprovato svolgimento di una intensa e continuativa attività di cessione di stupefacenti anche da parte di COGNOME e il rinvenimento di cocai nella abitazione del suo complice COGNOME inducono a escludere la provenienza lecita di tutte le somme di denaro e a ritenerle provenienti da pregresse attivit spaccio di sostanze stupefacenti, valutando l’entità delle somme (24.900 eur detenuti da COGNOME e 4.800 da COGNOME) e le loro inconsuete modalità di custodia Infatti: il denaro di COGNOME è stato trovato all’interno di una sacca da mare,
custodita nell’abitazione della madre di COGNOME (in un armadio della camera da letto della sorella di COGNOME) e composta da numerose banconote di vario taglio distribuite in cinque pacchetti sottovuoto; la madre di COGNOME ha affermato trattar di denaro interamente di proprietà del figlio; non risulta che COGNOME, come anch gli altri indagati, disponga di redditi leciti che possano spiegarne l’accantonamen
Per quanto riguarda la giustificazione addotta da COGNOMECOGNOME costituita dal (documentata) vendita, da parte sua e degli altri coeredi, di due immobili, Tribunale ha evidenziato in senso contrario che: il pagamento del prezzo a lu spettante per la vendita dei suoi immobili risulta essere avvenuto con bonifi bancari e con assegni circolari; la madre dell’indagato ha documentato svariat prelievi, ma per una somma complessiva di euro 17000, mentre COGNOME COGNOME documentato prelievi soltanto per complessivi euro 2000 e non ha spiegato perché, le somme originariamente transitate, secondo la prospettazione difensiva, nel patrimonio dei familiari dell’indagato in modi tracciabili, sarebbero poi st occultate, suddivise e custodite con le inconsuete modalità di custodia descritte
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Va, inoltre, ribadito a confisca del denaro costituente profitto o prezzo d reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro ogget di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).
Su queste basi la motivazione del provvedimento impugnato risulta non solo non meramente apparente ma anche esente da manifeste illogicità, esauriente e sviluppata tenendo conto delle prospettazioni difensive.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
· Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ‘spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ilammende.
Così deciso il 24/10/2023