Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 05X2Q8R) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 69NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., in relazione ai reati sub a) e c) in cui è contestata la cessione di stupefacenti a NOME al prezzo di C 40 per mezzo grammo di cocaina ogni due giorni (dall’agosto all’ottobre 2023).
L’art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione.
È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti quando si tratti del reato per cui si procede (Sez. 3, n. 34609 del 17 maggio 2022, COGNOME, non massimata e Sez. 6, n. 55852 di 17/10/2017, COGNOME, Rv. 272204), come avvenuto nella specie con i capi a) e c).
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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