Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
9 FER. 2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da
Mbengue GLYPH Cheikh, GLYPH
nato NOME
in GLYPH Senegal
il 06/10/1982
av . verso la sentenza del 05/07/2024 del Giudice . dell’udienza preliminare ‘ presso il
Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
letta la requisitoria depositata dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo della confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova ha applicato a NOME COGNOME su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed in relazione al reato di cui all’art. 73, comnna 5, d.P.R. 309/90, la pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, ordinando anche la confisca della somma di denaro sequestrata, ritenendola provento di reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato
violazione di legge in relazione alla confisca del denaro in sequestro, dife prova che esso costituisse ricavo della vendita dello stupefacente.
Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha conc l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio limitatamente al capo confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, anche dopo la mod dell’art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere al rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall’art. 240 cod. pen., tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, eviden presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca disposta senza motivazione o, come nel caso di specie, con motivaz insufficiente (tale dovendosi ritenere quanto ivi si legge «ritenuto c essere altresì disposta la confisca della somma di denaro in seque considerare provento dell’attività di spaccio, non avendo l’imputato fornit giustificazione in merito alla lecita provenienza della stessa»), sussiste all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra bene: con la conseguenza che la Corte, nel rilevare la fondatezza del ricor disporre l’annullamento della sentenza, resa in sede di patteggia limitatamente alla disposizione sulla confisca (Sez. 6, Sentenza n. 9 13/02/2014, COGNOME, Rv. 261533; conformi, Sez. 5, n. 8440 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623; Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah 230387; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 1 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato 215003). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie il ricorrente, nel rappresentare l’assenza di un colle tra l’attività illecita accertata, di detenzione a fine di spaccio, e la som sequestratagli(trenta euro), si è fondatamente lamentato del fatto che il G a quo, pur ordinando la confisca del denaro in sequestro, non abbia fornito alcuna che la somma di denario fosse provento del delitto per cui si proce non è stata accertata alcuna attività di spaccio, che il ricorrente vive con nella città di Genova onde la somma di denaro posseduta, modesta quale qu sequestrata non può essere di per sé ritenuta provento di attività illecit
Il Tribunale, infatti, ha disposto la confisca del denaro senza alcun rif alla normativa applicata e senza adeguata motivazione. Non ha accerta
ricossero le condizioni previste dall’art. 240 cod. pen., e cioè se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto, prodotto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti).
Ove si trattasse di confisca facoltativa il Tribunale non poteva esimersi dall’accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato, giacché la confisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Tale confisca, quindi, è “legittima” quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa ed il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attivit punibile. Per quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga dimostrato che esso costituisce il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta relazione non c’è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui «”la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione»(Sez. 4, n. 6755 del 15/12/2004; conf. Sez. 6 n. 26728 del 4/4/2003; Sez. 6 n. 16726 del 26/2/2003).
Ne consegue l’annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patteggiamento, con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca al medesimo Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l’ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo del reato), con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata ed il reato contestato, ferme restando l’applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifica censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la confisca del denaro con rinvio al Gup del Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.
Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Presidente