Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25087 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Lecce con sentenza del 6 novembre 2023 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME, in relazione ai reati allo stesso addebitati di detenzione a fine di cessione di cocaina, qualificata come violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A dell’editto), e di detenzione illegale di arma da sparo clandestina (capo B), fatti entrambi contestati come commessi il 7 luglio 2023, con la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto «la confisca e la distruzione di quanto in sequestro» (così il dispositivo; in motivazione, alla p. 3, si legge che «ai sensi degli artt. 240 c.p. e 87, comma 4, D.P.R. 309/90 deve essere disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente e del materiale in sequestro»).
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge.
Sarebbe stato violato, infatti, sia l’art. 240, comma 1, cod. pen. sia il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in relazione alla destinazione della somma di denaro di euro 6.974,80, sequestrata all’imputato in occasione della perquisizione personale e domiciliare da parte della polizia giudiziaria il 7 luglio 2023.
Richiamati più precedenti di legittimità, sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici, stimati pertinenti, sottolineato che la originaria contestazione elevata dal Pubblico Ministero è stata riqualificata in quella di violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non vi è motivazione alcuna circa il disposto sequestro del denaro e che manca il nesso di pertinenzialità tra il reato addebitato all’imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 6 febbraio 2024, rilevata la mancanza assoluta di motivazione circa la confisca del denaro, richiamato il precedente di legittimità di Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 272204 («In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come
“strumento”, nè quale “prodotto”, “profitto’ o “prezzo” del reato») ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
4.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione.
Ponendo a confronto la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata con il contenuto de! decreto di sequestro del P.M. dell’8 luglio 2023 (ove si elencano le cose oggetto di cautela reale: telefono, denaro, pistola, contenitore di plastica anche tipo ovetti “kinder”, agenda, apparecchio elettronico per rilevare le frequenze), risulta che il denaro non è stato oggetto di confisca. Del resto, il denaro non può ritenersi ricompreso nella dicitura di “materiale” che si rinviene alla p. 3 della decisione.
Mancando COGNOME l’oggetto COGNOME della COGNOME pretesa COGNOME del COGNOME ricorrente, COGNOME il quale COGNOME potrà eventualmente rivolgersi ai giudice dell’esecuzione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.), l’impugnazione non può che essere dichiarata inammissibile.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dei Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/03;2024.