Confisca Denaro: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di confisca denaro, chiarendo i limiti dell’ammissibilità dei ricorsi basati su giustificazioni generiche e non adeguatamente provate. La pronuncia sottolinea l’importanza di fornire elementi concreti a supporto della legittima provenienza di somme di denaro sequestrate, specialmente quando le spiegazioni appaiono deboli o contraddittorie. Questo caso offre spunti fondamentali sui criteri che i giudici di legittimità adottano nel valutare i motivi di ricorso avverso provvedimenti di confisca.
I Fatti del Caso: La Difesa Basata sui Regali di Nozze
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza di un GIP che aveva disposto la confisca di una considerevole somma in euro. La difesa del ricorrente si basava su un’unica tesi: il denaro era il provento dei regali ricevuti in occasione del suo matrimonio, celebrato in Albania tempo prima. A sostegno di questa versione, erano state presentate le dichiarazioni di alcuni parenti. Tuttavia, il giudice di merito aveva già ritenuto questa spiegazione insufficiente e non credibile, procedendo quindi con la misura ablatoria.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla confisca denaro
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo addotto, incentrato sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, era manifestamente infondato e proposto in termini troppo generici. La decisione si allinea con il principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non può entrare nel merito dei fatti, ma deve limitarsi a un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della motivazione del provvedimento.
L’Inammissibilità del Ricorso
Il rigetto del ricorso si fonda sulla constatazione che l’appellante non ha fornito argomenti capaci di scalfire la logicità della valutazione operata dal GIP. Anzi, il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre a confermare la confisca, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Perché la Difesa non ha Convinto
L’ordinanza della Cassazione ha evidenziato diverse criticità nella linea difensiva, che hanno reso la versione dei regali di nozze del tutto inverosimile agli occhi dei giudici.
Carenza e Genericità delle Prove
Il punto centrale della motivazione risiede nell’inconsistenza delle prove offerte. Le dichiarazioni dei parenti sono state giudicate insufficienti. Inoltre, sono emerse delle incongruenze significative:
1. Valuta Corrente: Il matrimonio si era svolto in Albania, dove la valuta corrente non è l’euro. Le testimonianze stesse facevano riferimento a divise diverse dall’euro, rendendo poco plausibile che una somma così ingente fosse stata raccolta interamente in tale valuta.
2. Distanza Temporale: Un notevole lasso di tempo separava la data del matrimonio dal momento in cui il denaro è stato rinvenuto, un ulteriore elemento che ha indebolito la credibilità del racconto.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno portato il giudice di merito a concludere, con una valutazione ritenuta incensurabile dalla Cassazione, che la provenienza lecita del denaro non fosse stata dimostrata.
Il Limite della Valutazione di Merito in Cassazione
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti. La memoria difensiva presentata, che mirava a una “inaccessibile rivalutazione in fatto”, è stata respinta proprio perché tentava di superare questo limite invalicabile. Il ricorso per Cassazione può censurare una motivazione solo se essa è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non se propone una lettura delle prove semplicemente diversa da quella accolta nel giudizio di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di confisca denaro: chi afferma la provenienza lecita di una somma deve fornire prove concrete, specifiche e coerenti. Giustificazioni generiche, come quella di aver ricevuto regali di nozze, non sono sufficienti se non supportate da elementi oggettivi che ne dimostrino la veridicità. La decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un’opportunità per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito, ma deve concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la confisca del denaro?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Le motivazioni addotte per giustificare la provenienza del denaro sono state considerate insufficienti e non supportate da prove concrete.
Quali elementi hanno reso poco credibile la tesi che i soldi fossero regali di matrimonio?
La Corte ha ritenuto la tesi poco credibile a causa dell’insufficienza delle dichiarazioni dei parenti, della differenza tra la divisa corrente in Albania (luogo del matrimonio) e gli euro sequestrati, e del notevole lasso di tempo trascorso tra il matrimonio e il ritrovamento della somma.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo contesto?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/01/1985
avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca de somma in euro è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso che la somma provenisse da regali di matrimonio avvenuto in Albania, sulla base della insufficenza del dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente e della divisa corrente in Albania ed alle d diverse dagli euro – indicate dai testi, oltre che dalla risalenza del matrimonio risp momento di rinvenimento della somma;
Ritenuto che alla conclusioni non osta la memoria difensiva depositata, volta ad una inaccessibile rivalutazione in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P, Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024