Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25115 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in ALGERIA il 07/05/1985 avverso la sentenza del 10/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Udine udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 10.000 euro di multa disponendo, altresì, la confisca della somma di denaro in sequestro e la devoluzione della stessa all’Erario.
La decisione Ł stata emessa nell’ambito di un procedimento per il delitto di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 per avere posto in essere, l’imputato, attività di trasporto nel territorio dello Stato di un cittadino algerino privo di titolo per l’ingresso in Italia.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro.
In particolare, deduce che il provvedimento ablatorio (disposto ai sensi dell’art. 240 cod. pen.) non trova alcuna giustificazione e fondamento, non essendo stata contestata, tra l’altro, l’aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b) dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 (finalità di profitto).
In assenza di tale contestazione, non sarebbe consentita neppure la confisca facoltativa e ciò in assenza di alcun nesso eziologico tra il denaro e il reato.
Il semplice trasporto di soggetti irregolari integrerebbe una condotta, di per sØ, improduttiva di un incremento economico in capo all’agente, a meno che non venga dimostrata la sussistenza dell’aggravante citata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
La confisca della somma di denaro ritenuta profitto del reato Ł stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine sulla premessa che il passeggero che si trovava sul veicolo condotto dall’imputato ha dichiarato che COGNOME lo stava accompagnando in Spagna ben sapendo che egli era privo di documenti.
Il giudicante di merito ha, pertanto, tratto la conclusione che «l’ingente somma di quasi seimila euro rinvenuti nel portafoglio dell’indagato siano stati pagati dal clandestino quale corrispettivo
dell’accompagnamento da Vienna».
Il ricorrente lamenta, in sostanza, il mancato approfondimento, da parte del giudice di merito, della sussistenza del nesso eziologico tra il denaro oggetto del provvedimento di confisca e il reato contestato.
Rispetto a tale profilo, non sarebbero state adeguatamente illustrate le ragioni della confisca, tenuto conto della contestazione del delitto ascritto all’imputato che non comporta la configurabilità di un compendio suscettibile di ablazione, in assenza di una prospettazione specifica dell’aggravante correlata proprio alla finalità del conseguimento di un profitto (art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998).
Nel caso di specie, la confisca, per come Ł dato desumere dal contenuto della sentenza impugnata, non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti e da ciò consegue che il ricorso Ł ammissibile per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Deve trovare applicazione, infatti, il principio per cui «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza Ł ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01).
Nel caso di specie l’illegalità della misura di sicurezza Ł stata eccepita in termini in quanto il vizio Ł stato prospettato sotto il profilo della carenza di motivazione che rileva ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Tanto premesso, si rileva la fondatezza della censura atteso che il passaggio della motivazione che riguarda la confisca si risolve in una mera petizione di principio e nell’affermazione apodittica secondo cui, pur a fronte della mancata contestazione dell’aggravante della finalità di profitto sopra menzionata, la somma di denaro rivenuta nel portafogli dell’imputato era il corrispettivo corrisposto da parte del cittadino algerino per l’accompagnamento da Vienna.
Così motivando il giudice di merito ha omesso di indicare da quali elementi concreti sia stato possibile pervenire a tale conclusione.
Costituisce arresto consolidato quello per cui «in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non piø solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati» (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258275 – 01; Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 – 01).
Si tratta di orientamento condiviso e qui ribadito dall’applicazione del quale discende una valutazione in termini di estrema genericità del passaggio motivazionale censurato che ha obliterato ogni considerazione in punto di elementi specifici dai quali desumere la ricorrenza dei presupposti della disposta confisca.
Tenuto conto di quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale relativa aldel denaro, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Udine – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in diversa persona fisica a norma dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine – Ufficio Gip in diversa persona fisica
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore