Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47789 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47789 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza sul punto oggetto di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 14 marzo scorso, che, applicandogli la pena ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., per i reati di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha altresì disposto la confisca del denaro sequestratogli.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in parte qua, assumendosi che il possesso di detta somma esulasse dall’imputazione e che, comunque, la stessa provenisse da attività lavorativa lecita.
Con requisitoria scritta, depositata in cancelleria, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, anzitutto, è ammissibile.
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma ,50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
Nel merito, poi, l’impugnazione è fondata, difettando completamente la motivazione della decisione sul punto.
La sentenza dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione, che giustifichi, se esistente, la necessaria relazione qualificata tra dette somme ed il reato, in conformità ai seguenti princìpi di diritto:
la confisca può avere ad oggetto le cose funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite – ai sensi del comma 2, n. 2), dell’art. 240, cod. pen., o di altre specifiche disposizioni di legge – nonché quelle che costituiscono il “prezzo”, il “prodotto” od il “profitto” del reato, a norma del comma 1 e del comma 2, n. 1), del medesimo art. 240;
-il “prezzo” del reato è costituito dal compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707);
il “profitto” consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato; il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo d profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall’illecito (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE Italimpianti, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, COGNOME, Rv.
238700; nonché, quantunque non massimate , su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, COGNOME);
al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, ma non già di averle vendute: di conseguenza, le somme rinvenute nella sua disponibilità, per poter essere confiscate a titolo di “profitto” del reato, debbono rappresentare il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali; non può rilevare, invece, l’ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand’anche dello stesso tipo, peraltro neppure presunte ma, al più, soltanto presumibili e, comunque, esulanti dalla contestazione;
dette somme possono qualificarsi come “prezzo” dell’illegale detenzione se costituiscono la remunerazione corrisposta al ricorrente per la custodia o il trasporto di quella sostanza rinvenuta in suo possesso.
In assenza, infine, della descritta relazione qualificata con il reato, la confisca può essere disposta altresì a norma degli artt. 85-bis, d.P.R n. 309 del 1990, e 240-bis, cod. pen., in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 4, stesso d.P.R., qualora la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente risulti sproporzionata rispetto ai suoi redditi leciti ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni.
Anche sull’eventuale ricorrenza di tali presupposti, però, occorre che si pronunci il giudice di merito, mancando del tutto la motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.