Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10065 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10065 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME GiovanniCOGNOME nato a Catanzaro il 24/02/1996
avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 2020 dal locale Tribunale, in riforma della decisione, prev riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. ottobr n. 309, riconosciute le attenuanti cd. generiche, ha rideterminato la pena inf all’imputato, confermando la disposta confisca della somma di denaro sequestrata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto di ricorso del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione per mancata analisi degli atti del procedimento in relazione alla affermazione di responsabi che non ha considerato la mancata analisi di tre delle quattro bustine oggett sequestro, così potendosi ritenere attendibile il narcotest effettuato solo in relazione al campione utilizzato. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha o di considerare che la quasi totalità degli strumenti rinvenuti nella cu dell’imputato possono essere utilizzati anche lecitamente, così non deponendo loro presenza per la finalità di spaccio; come pure il taglio delle banco sequestrate, depone per la loro provenienza da un prelievo bancario e non è sta considerata la sua altamente probabile pertinenza alla compagna dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. relazione alla riqualificazione del fatto essendosi riformato in pejus il trattamento sanzionatorio, nonostante l’assenza di appello incidentale del pubblico ministe modificando il calcolo della pena base commisurandolo al triplo del minimo edittale, non considerando l’obbligo di riferirsi alla pena base massima stabilit primo Giudice, pari a mesi sei e gg. venti di reclusione.
2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen mancanza della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, non riferibile al reato di detenzione contestato.
2.4. Con il quarto motivo erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. quanto la riqualificazione del fatto consente il riconoscimento della causa di punibilità, anche alla luce dell’assenza di precedenti e la mancanza di prova cessione a terzi della sostanza.
2.5. Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno del secondo e terzo motiv di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo, in relazione alla qualità della sostanza, è inammissibile quanto riguarda questione di fatto non devoluta in appello. Quanto al destinazione allo spaccio della stessa, le censure sono genericamente svolte fatto rispetto all’incensurabile valutazione a riguardo che ha considerat quantità della sostanza (141 grammi), il suo occultamento in pezzi e la esisten di attrezzatura atta al confezionamento in dosi singole.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la rideterminazione della pena consegue alla riqualificazione giuridica del fatto conformità all’orientamento secondo il quale non viola il divieto di “reformatio in pejus”, il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall’art. 73, 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. citato confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egl vincolato, per l’autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformar trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282840).
Il terzo motivo è fondato, essendosi impropriamente addossato all’imputato l’onere di giustificare la provenienza lecita del denaro sequestrato ed affer genericamente il suo collegamento con lo stupefacente sequestrato e, quindi apoditticamente la sua natura di provento del reato di detenzione illeci Costituisce jus receptum che, in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del dana trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni genera previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/201 Rv. 267900).
Il quarto motivo costituisce generica istanza in fatto non oggetto devoluzione in appello.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro, della quale deve esser ordinato il dissequestro con sua restituzione all’avente diritto. Nel resto il deve essere rigettato.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell’art. 62 cod. proc. pen.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto. Rig ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 co proc. pen.
Così deciso il 04/02/2025.