Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 299 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 299 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato denunziato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che h concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, attraverso il proprio difensore, propone ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova del 7 dicembre 2023, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 56 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al tentativo di acquisto di sostanze stupefacenti del tipo hashish o marijuana per un valore di
quarantamila euro, ed all’art. 73, comma 5, stesso d.P.R., per avere ripetutamente venduto a tale NOME COGNOME modesti quantitativi di tali sostanze, nell’ordine dei due-tre grammi a settimana.
Il suo ricorso attinge esclusivamente la statuizione di confisca della somma di quarantamila euro in contanti, rinvenuta in suo possesso all’atto del suo arresto e destinata all’acquisto di una partita di stupefacente.
Egli denuncia, anzitutto, l’assenza di motivazione sul punto.
Inoltre rileva: a) l’inapplicabilità della confisca per sproporzione di cui all’art. 85-bis, d.P.R. cit., in relazione al tentativo di acquisto di stupefacente, perché la norma si riferisce esclusivamente alle ipotesi consumate di cui al precedente art. 73 e non può estendersi a quelle semplicemente tentate; b) l’inapplicabilità di tal specie di confisca in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, perché divenuta possibile per effetto di modifica normativa intervenuta soltanto in epoca successiva al reato, e comunque perché non è possibile stabilire alcun collegamento tra detta somma e le modeste cessioni a COGNOME; c) l’inapplicabilità, altresì, della confisca per equivalente di cui al comma 7-bis del medesimo art. 73, non potendo detta somma costituire prodotto o profitto dei predetti reati.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, essendo attualmente applicabile anche al delitto di cui all’art. 73, comma 5, cit., la disposizione dell’art. 85-bis, cit., in quanto quest’ultima prevede una misura di sicurezza, perciò regolata dalla legge vigente al tempo della relativa applicazione.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, mancando completamente la motivazione della statuizione di confisca.
Detta lacuna dev’essere, dunque, colmata dal giudice di merito, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti statuizioni:
non può essere disposta la confisca diretta del danaro sequestrato all’imputato, a norma dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell’art. 240, primo e secondo comma, n. 1), cod. pen., non potendo esso ritenersi prezzo, prodotto o profitto del reato: il “prezzo”, infatti, è costituito dal compenso, dato o
promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707); il “prodotto” rappresenta il risultato del reato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (per tutte, sempre Sez. U, Chabni Samir, cit.); il “profitto” consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, con esclusione dell’estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall’illecito (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, COGNOME, Rv. 238700; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME; Sez. U, i. 920 del 17/12/2003, COGNOME);
da tanto consegue che non possa esserne disposta nemmeno la confisca per equivalente, prevista dal citato art. 73, comma 7-bis, presupponendo essa la realizzazione di un profitto o di un prodotto e l’impossibilità di ablazione direti: dello stesso;
detta somma può però essere sottoposta a confisca ai sensi dell’art. 85bis, d.P.R. n. 309, cit., qualora si accerti che essa sia sproporzionata rispetto ai redditi leciti del ricorrente ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni: detta misura, infatti, è applicabile – per effetto dell’ar comma 3-bis, dl. 15 settembre 2023, n. 123, conv. dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – anche in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, stesso d.P.R., non avendo essa carattere sanzionatorio, punitivo, né, dunque, natura penale, ma costituendo piuttosto la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni ad essa assoggettabili (così, in motivazione, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852, con richiami a Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME; Corte cost., sentenza n. 24 del 2019); ne consegue che essa si applica retroattivamente, entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen,, e, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (così Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 03/01/2024, COGNOME, Rv. 285602; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286103).
La sentenza impugnata dev’essere, dunque, annullata limitatamente alla statuizione di confisca, con trasmissione degli atti al competente giudice d’appello, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen..
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudiz punto.
Così deciso, il 16 ottobre 2024.