Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata nella parte relativa alla confisca del denaro
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 9 novembre 2023, il Tribunale di Velletri, per quanto è qui di interesse, ha applicato a NOME COGNOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ott 1990, n. 309, così riqualificato il delitto di detenzione, a fini di cessione, di sost stupefacente del tipo cocaina, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell’art. 240 cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, affidato a due motivi.
2.1 La parte, con un primo motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla disposta confisca della somma di euro 4.280. Si premette che la confisca del danaro, in relazione al reato di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è consentita solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen. e non ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. citato o 240bis cod. pen e si aggiunge che solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. citato, ossia quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, è possibile la confisca situazione, questa, che non ricorre nel caso in esame, posto che il ricorrente è stato condannato per la sola detenzione dello stupefacente, rinvenuta nella sua abitazione, unitamente alla somma di denaro di euro 4280,00 prima sequestrata e poi confiscata.
2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 240, comma primo, cod. pen. per la disposta confisca del denaro. Si contesta al Tribunale di aver disposto la confisca della somma di denaro «quale evidente provento dell’attività di spaccio», con affermazione apodittica, in quanto la somma veniva rinvenuta all’interno della abitazione del ricorrente, senza che questi sia stato neanche visto all’atto di cedere sostanza stupefacente, e, dunque, con motivazione affetta sul punto da illogicità e conflittualità interna.
Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata, in relazione alla confisca del denaro.
Il AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con le conclusioni scritte ha chiesto l’annullamento della sentenza, limitatamente alla confisca della somma di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, con la sentenza di patteggiannento impugnata, ha disposto la confisca della somma di denaro ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., previa qualificazione della condotta di detenzione, a fini di cessione, della sostanza stupefacente nella ipotesi prevista dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si legge sul punto nella decisione impugnata: «Anche la somma di denaro in contanti deve essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p., quale evidente provento dell’attività di spaccio, ragione delle circostanze del rinvenimento e della ammissione da parte dello stesso imputato che – nel corso dell’interrogatorio – ha dichiarato che la somma trovatagli in casa era il frutto dell’attività illecita»).
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Lamenta il difensore che la confisca del denaro, a fronte del reato ritenuto in sentenza, non è consentita, né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.
Va premesso che il motivo riguardante la confisca del denaro è in astratto ammissibile in quanto, pur se la sentenza di patteggiamento, che abbia applicato una misura di sicurezza, è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, co 2-bis, cod. proc. pen., è necessario che la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che occupa, in quanto la confisca non era oggetto di accordo, ragione per cui la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi del disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 de 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).
Va altresì chiarito che nella impugnata decisione il giudice ha disposto la confisca della somma di denaro ai sensi dell’art. 240 cod, pen. e non ai sensi dell’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che la confisca per sproporzione era esclusa dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 del 1990. La nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 è stata infatti introdotta dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni – per quel che rileva, introdotte in parte de qua in sede di conversione -, dall’art. 1, comma 1, legge 13 novembre 2023, n. 159 e dunque la possibilità in essa contemplata di applicare l’art. 240-bis cod. pen. anche alla fattispec di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non era consentita al momento della pronuncia.
Tanto premesso, va ricordato non solo che l’art. 240 cod. pen., ossia la disposizione richiamata dal giudice nella decisione impugnata, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ma anche che il denaro non può essere ritenuto profitto dell’attività illecita, qualora sia contestato all’imputato esclusivamente il delit detenzione di sostanze stupefacenti, diversamente dall’ipotesi in cui sia stata contestata all’imputato la condotta di vendita o cessione di sostanze stupefacenti, rispetto alle qual la confisca del denaro, che ne costituisca il provento, è ammessa.
Come di recente affermato, «er consolidata giurisprudenza in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, nè a sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità» (da ultimo, in motivazione, Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, NOME, Rv. 283248).
Nel caso di specie, al ricorrente è contestata la condotta di detenzione, sia pur a fin di spaccio, della sostanza stupefacente, che il giudice del patteggiamento ha ritenuto
inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Vien dunque in rilievo una condotta, quella della detenzione, rispetto alla quale la confisca de denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen., in base alle ragioni esposte dal giudice nel sentenza impugnata – ossia senza l’indicazione di congrui elementi che colleghino in termini causali la somma rinvenuta alla condotta contestata – non è consentita; né si rinviene nella decisione impugnata, oltre alla mera indicazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato, alcun ulteriore elemento che possa giustificare l’ablazione di una somma di denaro che, in considerazione della tipologia della fattispecie criminosa e delle forme di ablazione eventualmente possibili, deve essere oggetto di motivata e accurata valutazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca – dovendo l’annullamento intendersi come riferito alla confisca del solo denaro, non essendovi invece questione sulle parimenti disposte confisca e distruzione della sostanza stupefacente – con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica. Così deciso il 17/05/2024