Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 26/6/2003
avverso la sentenza dell’11/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a Soufian Hafid, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’Hafid, deducendo – con unico motivo l’illegalità della confisca del denaro in sequestro. Sottolineato che la pena sarebbe
stata applicata con riguardo alla fattispecie attenuateldi cui all’art. 73, co d.P.R. n. 309 del 1990, si evidenzia che la confisca del reato potrebbe e disposta soltanto ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ovvero soltanto a front prova della provenienza illecita del bene in sequestro, come da giurisprudenza questa Corte; il provvedimento ablatorio, pertanto, dovrebbe ritenersi illecito
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta, innanzitutto, ammissibile.
3.1. Muovendo dalla lettera dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 26/9/2019, COGNOME ed altri) – pronuncian sul quesito “Se, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’ar comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione con cui deduca il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicur personale o patrimoniale” – hanno risposto in termini affermativi, con riferime alle stesse misure che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, co nel caso in esame. In particolare, e con rinvio all’ampia pronuncia, bast ricordare che, a giudizio del Supremo Collegio, “se la sentenza dispone una misur di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statu relativa – che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativ pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza “patteggiamento”, ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vi art. 448, comma 2, cod. proc. pen. – è impugnabile, per coerenza dello svilu del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del siste secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione an per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.” 4. In punto di merito, poi, il motivo risulta fondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza in esame, oltre alla pena, ha applicato al ricorrente la mis di sicurezza della confisca, con riguardo allo stupefacente in sequestro, apparati cellulari, alle carte di pagamento ed alle chiavi, tutti defin pertinente reato, “la cui disponibilità potrebbe agevolare la ripresa dei t illeciti”. Quanto poi al denaro – unico bene oggetto di ricorso – la sentenza disposto egualmente la confisca, “parimenti dovendo prevenirsi il suo reimpieg in illeciti.”
Tanto premesso, occorre in primo luogo richiamare il carattere obbligatori della confisca in esame: a norma dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, “Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto”.
Tale carattere, tuttavia, non esclude la necessità di individuare il legame pertinenziale tra il bene (da qualificare come
prodotto o profitto) e la condotta contestata, trattandosi di cosa riferibil direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di
un nesso (per l’appunto) pertinenziale con l’illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole o per impedire la agevolazione di nuovi fatti
criminosi, o per impedire di consolidarne il profitto (tra le altre, Sez. 3, n. 244
del 23/10/2014, COGNOME, Rv. 262399.). Ciò, peraltro, con ancor maggior significato nel caso – come quello in esame – in cui la contestazione abbia ad
oggetto soltanto la detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente.
7. Ebbene, nella sentenza impugnata non si riscontra un’effettiva motivazione sul punto, tale non potendosi ritenere il rinvio alla necessità di prevenire i
reimpiego del denaro in illeciti: questa espressione, infatti, è declinata in chiave prognostica, ma nulla rileva quanto al precedente nesso pertinenziale tra la
somma ed il reato di cui al capo A), che deve essere accertato ed oggetto di argomento.
6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente