Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23510 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IDRISSI TAURATI NOUREDDINE (CUI CODICE_FISCALE) nato il 08/10/1990
avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale, non richiesta, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del danaro, statuizione da eliminarsi, con la conseguente restituzione dello stesso all’avente diritto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento, lim tamente alla disposta confisca del danaro, della sentenza del Tribunale di Berga del 27 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere confronti del proprio assistito in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. d.P.R. n. 309 del 1990 perché estinti per esito positivo della messa alla pr sono state disposte la confisca e la distruzione dello stupefacente in seques la confisca del danaro in sequestro.
Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della leg penale nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti zione relativamente alla confisca del danaro in precedenza sequestrato. Evidenz che il danaro in questione non è risultato in alcun modo essere provento di re in quanto all’imputato è stata contestata la mera detenzione al fine di spac non la cessione dello stupefacente sequestratogli. E pone l’accento sul fatto, altro profilo, che il sequestro preventivo della somma di denaro non può in al modo convertirsi in sequestro conservativo non essendo stata disposta alcun pena pecuniaria nei riguardi dell’imputato su cui la somma in sequestro servire da garanzia. Ricorda, infine, che, come stabilito da Sez. 6 n. 9850/2023, con l’ positivo della messa alla prova i beni sequestrati vanno restituiti allì3dente
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigr
Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, st zione che va eliminata ordinandosi la restituzione della somma all’avente diri mandandosi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc.
Ed invero, come ebbe già ad affermare questa Corte in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa (cfr. Sez. 4, n. 45951 del 24/11/2022, Basso, massimata) è pacifico che, in assenza di condanna, in caso di sentenza di n doversi procedere perché il reato è estinto per esito positivo della messa in p il danaro del quale l’imputato ha la disponibilità può essere soggetto a con solo ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. e quindi solo se la somma sia lificabile come prezzo del reato.
È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale s reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, all’Idrissi è sta testata la sola detenzione continuata di sostanze stupefacenti e non si compre
come il possesso di una somma di denaro possa costituire il «prezzo» di tale de- tenzione (cfr.
ex multis
Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, COGNOME, n.m. ; Sez. 4 n.
3971 del 12/1/2021, COGNOME, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv.
267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, COGNOME, Rv. 265247).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro; statuizione che elimina.
Ordina la restituzione della somma all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 11/06/2025