Confisca Denaro da Reato: L’Onere della Prova sulla Provenienza Lecita
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di misure patrimoniali: la confisca denaro di ingente valore, rinvenuto in un contesto criminale, è legittima se l’imputato non è in grado di dimostrarne la provenienza lecita. Questa decisione sottolinea come l’assenza di redditi legali diventi un elemento chiave per presumere l’origine illecita dei beni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di un Giudice dell’Udienza Preliminare. La decisione impugnata aveva disposto la confisca di una considerevole somma di denaro, pari a 34.290 euro, trovata in possesso di un soggetto insieme a una significativa quantità di sostanze stupefacenti. L’imputato, privo di fonti di reddito lecite documentabili, decideva di appellarsi alla Corte di Cassazione, contestando la legittimità della misura.
La Decisione della Corte e la confisca del denaro
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione del giudice di primo grado. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era generico e manifestamente infondato. Di conseguenza, la confisca del denaro è stata ritenuta corretta e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha evidenziato la totale genericità del ricorso, sottolineando come la difesa non avesse fornito alcun elemento, nemmeno un accenno, per giustificare la provenienza del denaro contante. In contesti come il traffico di stupefacenti, la presenza di ingenti somme di denaro liquido, non supportata da un’attività lavorativa o da altre fonti di reddito legali, costituisce un grave indizio.
In secondo luogo, la Corte ha validato il ragionamento del giudice di merito, il quale aveva correttamente applicato le normative specifiche in materia, in particolare l’art. 85-bis del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990) e l’art. 240-bis del codice penale. Queste norme consentono la cosiddetta confisca allargata. La decisione ha chiarito che, ai fini della confisca, è irrilevante stabilire se la somma rappresenti il prezzo, il provento o il profitto diretto del reato. Ciò che conta è la sussistenza di una sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, unita all’impossibilità per l’imputato di giustificarne la legittima provenienza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale nella lotta alla criminalità e all’accumulazione di capitali illeciti. L’implicazione pratica è netta: quando una persona viene trovata in possesso di una grande quantità di denaro in un contesto palesemente illegale, come quello legato agli stupefacenti, e non ha redditi leciti che possano giustificarla, si verifica una sorta di inversione dell’onere della prova. Non è più lo Stato a dover dimostrare che quel preciso denaro deriva da quel preciso reato, ma spetta all’imputato fornire una spiegazione plausibile e documentata della sua origine lecita. In assenza di tale prova, il denaro viene considerato provento di attività criminali e, di conseguenza, viene acquisito dallo Stato.
In caso di sequestro di denaro e droga, chi deve provare la provenienza lecita dei soldi?
Secondo l’ordinanza, spetta all’imputato l’onere di dimostrare la provenienza lecita del denaro. In assenza di tale prova e di redditi legali, la confisca è ritenuta legittima.
È necessario dimostrare che il denaro confiscato è il ricavato esatto del reato per cui si è indagati?
No, l’ordinanza chiarisce che è indifferente se la somma costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato. La confisca è giustificata dalla mancata dimostrazione di una fonte lecita in un contesto che suggerisce attività criminali.
Cosa succede se un ricorso contro una confisca viene giudicato ‘generico’?
Se il ricorso è considerato generico e manifestamente infondato, come in questo caso, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/02/1998
avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Bouazzaoui NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con cui si censura la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, neppure la difesa accenna alla provenienza della somma in contante trovata unitamente alla significativa quantità di sostanza stupefacente, mentre, dall’altr decisione evidenzia le ragioni della confisca dell’ingente somma di denaro ammontante ad euro 34.290, con pertinente riferimento all’assenza di redditi leciti da parte di entrambi gli im (uno dei quali ricorrente), così dando conto della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ed all’art. 240-bis cod. pen., aspetto reso palese dal tenore de motivazione, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipot particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024