Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, nella persona dell’AVVOCATO GENERALE, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del denaro;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 febbraio 2024 / il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha applicato, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 5 di reclusione, ed euro 1.400,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione, e ceduto, sostanze stupefacenti di diverso tipo.
Il Tribunale ha inoltro disposto, per quanto di interesse, la confisca del denaro in sequestro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lannentando i in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice motivato in ordine alla confisca del denaro, nemmeno in relazione ai presupposti di cui all’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, iltQt – 3- htl’ft4″ Procuratore generale in sede ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. E’ utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME NOME NOME, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, Marchych, non mass.).
Ciò posto, dal testo del provvedimento risulta che la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (peraltro esplicitamente richiamato), ed è stato considerato dal Tribunale come un caso di confisca obbligatoria, come reso evidente dall’inciso “segue per legge”, mentre invece la sua applicazione presuppone l’accertamento dei presupposti indicati dalla legge.
Nella sua versione originaria la norma, rinviando all’art. 240-bis cod. pen., consentiva infatti la confisca c.d. per sproporzione anche per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 del predetto d.P.R., con la sola eccezione della fattispecie di cui al comma 5 (che è quella per cui oggi si procede).
Questa eccezione è venuta meno per effetto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
1.2. Nessun dubbio può porsi in ordine all’applicabilità della nuova disposizione, poiché tanto il fatto di reato quanto la sentenza di primo grado sono successive alla sua entrata in vigore (nel senso che la norma si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen., Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, NOME COGNOME, Rv. 286103 – 01).
A fronte di ciò, il Tribunale, pur essendone onerato, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione.
Peraltro, allorquando il reato c.d. presupposto sia quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato, e quindi siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, si richiede, a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze e redditi leciti, una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste sono le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 – 01).
Né ricorre alcuna delle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 cod. pen., cui pure sembrerebbe alludere la sentenza (“segue per legge la confisca”).
La sentenza va pertanto annullata con rinvio, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino, in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità di ogni altra statuizione della sentenza.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024