Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia
NOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Fermo.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Fermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha disposto la confisca delle somme di denaro in sequestro con devoluzione al RAGIONE_SOCIALE, nonché la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli ulteriori beni sequestrati, sulle
quali il giudice della cognizione non aveva provveduto in occasione della pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 24 gennaio 2024, per – i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 110 e 697 cod. pen.
Con ricorsi del tutto sovrapponibili, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, essendosi il giudice limitato rigettare l’istanza di restituzione del denaro in sequestro in ragione della carenza di motivazione e documentazione da parte degli istanti, senza neppure indicare la tipologia della confisca (obbligatoria o facoltativa) e omettendo di individuare il rapporto di strumentalità del denaro stesso, operazione viceversa necessaria trattandosi di ipotesi cd. “lieve”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.
Si osserva che pur se nell’esposizione del motivo entrambi i ricorsi fanno un generico riferimento a tutti i beni oggetto di confisca, diversi dalla sostanza stupefacente, nella richiesta finale è specificato che il richiesto annullamento riguarda la sola “confisca del denaro”.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all’art. 85 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, novellato dall’art. 4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 20 comma primo, cod. pen., sicché, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602), nella specie pronunciata prima.
In relazione alla disciplina vigente ratione temporis, nei casi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentita la confisca “obbligatoria” del denaro, inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi dell’ art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.). Ove il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze
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stupefacenti, la confisca è consentita solo se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codéce penale, ossia sussista il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato ex art. 240, comma 1, cod. pen.
Dal provvedimento impugnato non emerge la necessaria relazione tra il denaro e i reati ascritti agli imputati, rimanendo fermo ed insuperabile il dato rappresentato dalla mancata contestazione di specifici episodi di cessione, rispetto ai quali configurare il nesso di pertinenzialità. E’ consolidato il princip secondo cui in tema di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, COGNOME, Rv. 262399), ma a tal fine è necessario che il giudice, con idonea motivazione, evidenzi tale nesso di pertinenzialítà diretta (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione, intervenuto per decidere sulla destinazione di oggetti e somme in merito ai quali nulla era stato disposto in sentenza, ha anche erroneamente operato una inversione dell’onere della prova, richiedendo che fossero i diretti interessati a giustificare il possesso del denaro, così riportandosi al dettato dell’art. 240-bis cod. pen. non applicabile alla fattispecie contestata.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla confisca delle somme di denaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui O GLYPH all’art. 626 cod. proc. pen.
». Così deciso il 26/09/2024