Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/9/2023 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle somme di denaro, con le conseguenti statuizioni;
letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, con cui si è insistit nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 17 aprile 2023 dal Tribunale di Noia, ritenuta
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l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 1) in anni uno di reclusione ed € 1.000,00 di multa; ha ridotto la pena per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. a mesi otto d reclusione e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte di appello riconosciuto il nesso di continuazione tra le fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente, a fini di spaccio, e di resistenza a pubblico ufficiale, omettendo di valutare che “l’imputato di certo aveva messo in conto che la sua attività di spaccio potesse essere attenzionata e repressa da interventi delle forze dell’ordine, in ragione, soprattutto, della circostanza che l’attività di spacci dello stupefacente avveniva in pubblica via”. La Corte territoriale non avrebbe considerato che, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si riconosce la continuazione se, all’esito della ricognizione di criteri indicatori, si perviene alla conclusione che, momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per aver disposto la confisca delle somme di denaro che non costituivano strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato, atteso che l’imputato è stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente per finalità di spaccio.
Il 27 maggio 2024 sono pervenute conclusioni del difensore del ricorrente, con cui sono state ribadite le argomentazioni formulate nel primo motivo del ricorso e si è, dunque, insistito per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati contestati all’imputato, in considerazione della continuità spazio temporale delle condotte e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, il successivo era stato programmato almeno nelle linee essenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del denaro mentre è inammissibile nel resto.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha negato «la sussistenza di una sia pur solo embrionale ideazione a delinquere da parte del ricorrente, nel momento della realizzazione del delitto di detenzione a fini di spaccio, rispetto alla condotta di resistenza pubblico ufficiale, risultando evidente che la condotta di resistenza fosse frutto di un autonomo e improvviso impulso dell’imputato, che ha cercato di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine».
In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei princip affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ex rnultis: Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, COGNOME, Rv. 284420 – 01), secondo cui l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato o per l’applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita, che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, occorrendo, invece, che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma, deliberato ab origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine.
Si richiede, quindi, la progettazione unitaria e iniziale di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, tale progettazione deve trovare dimostrazione in specifici elementi, atti a farla fondatamente ritenere esistente, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
Nel caso in esame, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi era tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo, invece, in risalto l’occasionalità di uno dei due.
3. Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12 sexies (ora art. 240-bis cod. pen.) (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 – 01).
L’art. 12 sexies della L. n. 356 del 1992, infatti, nel prevedere solo in relazione a determinati reati una speciale ipotesi di confisca obbligatoria svincolata dai presupposti fissati nell’art. 240 cod. pen., esclude espressamente il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90.
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Posto che l’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono lo strumento, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, dev affermarsi che è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede.
Giova aggiungere che può costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è condannato e non quello di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (cfr Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01).
Nel caso che ci occupa, è contestata, però, una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, così che viene a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata.
Alla luce di quanto precede si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, che deve essere restituito all’avente diritto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
La Cancelleria procederà all’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all’avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 6/6/2024