Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 06/03/2003
avverso la sentenza del 15/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Siracusa
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribuna Siracusa applicava – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 9 otto 1990 n. 309 e disponeva la confisca ai sensi li artt. 240 e 240-bis cod. pen. delle somme di danaro dallo stesso detenute. GLYPH h
NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricor deducendo:
. – violazione di legge,in relazione all’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione non e prova che il danaro fosse provento e/o profitto del reato, peraltro contestato sotto for detenzione e non di cessione di sostanza stupefacente;
vizio di motivazione per omissione quanto alla sproporzione tra il danaro confiscato effettiva capacità reddituale in relazione alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen.
Alla odierna udienza – svolta in forma scritta – il P.G. ha inviato conclusioni co epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio disponendo la restituzione delle somme all’avente diritto.
Il Giudice del merito ha disposto la confisca ai sensi degli artt. 240 e 240 bis cod. pen. del danaro rivenuto nella disponibilità dell’imputato nei confronti del quale v applicata la pena concordata in relazione a condotte di detenzione ai fini di cession sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.
2.1. L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profit reato, ovvero del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dall commissione del reato (cfnSez. Un. n 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707).
Pertanto, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti.
2.2. Nondimeno, nel caso in esame, all’imputato è stata contestata solo la condotta di mera detenzione a fini di spaccio e non anche la condotta di cessione a terzi e a titolo oneros sostanze stupefacenti.
L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso del somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Il danar confiscato non costituisce, allora, il profitto del reato in contestazione, potendo al più l’introito del corrispettivo di diverse e pregresse condotte illecite di cessione di droga, c tuttavia fuori dal fuoco della contestazione.
Mancando il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella s disponibilità, la confisca disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. è illegittima, potendo c oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imput stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilit
u)
2.3. Quanto alla confisca allargata, l’art. 240 bis cod. pen. (già art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992) prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati “spia”, t cui rientra anche l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, .comma 5, d.P.R. n.. 309 cit. sensi dell’art. 85 bis nella versione successiva alla novella del 13 novembre 2023 p n,129, ratione temporis applicabile p essendo i fatti – reato in contestazione successivi alla riforma.
Detta misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienz dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare risulta avere – a qualsiasi titolo – la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dic fini delle imposte o alla propria attività economica. E’ giustificata dalla particolare gr delitti ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’ac quanto fondata su tre elementi: a) la qualità di condannato per determinati reati; b) la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al s reddito o alla sua attività economica; c) la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose non accertate. Dunque, in presenza di dette condizioni, si presume che condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispo U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226491 – 01). Pur non realizzando un’inversione dell’onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l’allegazione d fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285852 – 01) h142 anche GLYPH caso di patteggiannento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro.
Va, infatti, al tal riguardo richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Cort 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 02) secondo cui «se la sentenza dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione rela che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motiva – è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.».
2.4. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure non ha assolto all’one motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca allargata della somma d danaro, caduta in sequestro, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null’a specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto n disponibilità del Palumbo.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con restituzione delle somme di danaro in favore dell’avente diritto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, ch elimina, disponendo la restituzione delle somme di denaro in favore dell’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione a COGNOME rocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
. Così deciso, 09/07/2025