Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4180 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a NOVARA il 26/11/1982
avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.II G.i.p. del Tribunale di Novara il 29 febbraio 2024 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a COGNOME COGNOME NOME, imputato della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto a fine di cessione cocaina e hashish, il 13 giugno 2023, la pena concordata con il Pubblico Ministero; ha inoltre disposto la confisca, oltre che dello stupefacente, anche del denaro in sequestro (complessiva somma di 36.980,00 euro).
Ricorre per la Cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (mancanza dell’apparato giustificativo) e vizio di motivazione, che sarebbe, oltre che mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.
Si rammenta avere prodotto documentazione idonea a dimostrare, in tesi difensiva, la lecita riferibilità del denaro oggetto di cautela reale alla fidanza dell’imputato (in parte, incasso di “gratta e vinci”, in altra parte, donazione).
Ciò posto, si lamenta avere il giudice di merito frainteso e persino travisato l’effettiva portata delle dichiarazioni della compagna, NOME COGNOME circa la vincita al “gratta e vinci”, avere sminuito con motivazione meramente apodittica la portata delle dichiarazioni della madre di lei circa la donazione in contanti ricevuta dalla figlia, avere comunque trascurato che la droga è stata trovata in un appartamento e il denaro, invece, in altro e diverso appartamento.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposizione inerente la confisca del denaro.
3.11 processo, inizialmente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 18 settembre 2024, è stato rzestituito a Sez. 4.
Il P.G. nella propria requisitoria scritta dell’Il ottobre 2024 ha chiest rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.In primo luogo, la motivazione circa la confisca del denaro muove (p. 3) dalla premessa erronea, siccome sfornita di appiglio normativo, che non possa
utilizzarsi l’esito di indagini difensive intervenute dopo l’accordo ai sensi dell’ar 444 cod. proc. pen., per poi svalutare nel merito sia le dichiarazioni della signora NOME COGNOME madre della compagna dell’imputato, NOME COGNOME sia della COGNOME stessa.
Quanto alle dichiarazioni della compagna, il Tribunale ha stimato le stesse non attendibili, apparendo «del tutto implausibile che la stessa detenesse la somma di euro 10.000,00 in contanti, concessa in fido per il pagamento dei gratta e vinci, trattandosi di denaro eventualmente accreditato sul conto corrente della società della donna» (così alla p. 3), fraintendendo, come denunciato nel ricorso (p. 3), il senso delle complessive allegazioni documentali della COGNOME, che sembrano protese a dimostrare che le somme erano detenute dalla stessa siccome derivanti dall’incasso per la vendita dei “gratta e vinci” e che erano da riversare alla società che gestiva il gioco e presso la quale la donna aveva una “apertura di credito”; mentre ha ritenuto non credibili le dichiarazioni della signora COGNOME sulla base di un ragionamento (p. 4 della sentenza) non ancorato’ al caso di specie e che si risolve in valutazioni meramente congetturali (nell’accezione fatta propria, tra le altre, da Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, COGNOME, Rv. 237145).
Appare il caso di rammentare che, secondo l’insegnamento, che il Collegio condivide, di Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899, «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull’accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell’indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione d sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione)».
3.Risulta, quindi, necessario l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Novara, per nuovo giudizio sul punto, affinchè motivi se disporre o meno la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (norma richiamata in sentenza) tenendo effettivamente conto anche degli elementi di fatto forniti dalla Difesa. Infatti, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME COGNOME, Rv. 283248).
Discende la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/11/2024.