Confisca Denaro e Detenzione di Stupefacenti: La Cassazione Fissa i Paletti
La questione della confisca denaro detenzione stupefacenti è un tema delicato che interseca la repressione dei reati con la tutela del diritto di proprietà. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 Penale, n. 4622/2024) ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che non può esserci un automatismo tra il ritrovamento di denaro e la contestazione di detenzione di droga. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: La Detenzione e la Confisca del Denaro
Il caso ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa dal GUP del Tribunale di Benevento. L’imputato era stato accusato dell’illecita detenzione di 208 grammi di cocaina, oltre ad altri reati. Nel corso delle operazioni, era stata rinvenuta e sequestrata una somma di 1.080 euro.
Il Tribunale, nel ratificare l’accordo sulla pena, aveva disposto la confisca della somma, ritenendola provento del reato di detenzione ai fini di spaccio. Questa decisione è stata impugnata dalla difesa, che ne ha contestato la legittimità.
Il Ricorso in Cassazione: Perché la Confisca è Stata Contestata?
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla confisca del denaro. Il punto centrale dell’argomentazione difensiva era l’assenza di un nesso diretto e provato tra la somma di denaro e il reato contestato, ovvero la mera detenzione della sostanza stupefacente. La difesa ha sottolineato che, per procedere a confisca, il denaro deve essere il profitto di un’attività di cessione (vendita), non di semplice possesso. A sostegno della propria tesi, la difesa ha anche evidenziato che lo stesso Pubblico Ministero aveva dato il proprio consenso alla restituzione della somma.
La Decisione della Suprema Corte sulla Confisca Denaro Detenzione Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito un principio giuridico fondamentale: il denaro rinvenuto nella disponibilità di un imputato può essere confiscato solo a determinate condizioni, che non ricorrevano nel caso di specie.
La Corte ha spiegato che la confisca del denaro, in relazione al reato di detenzione di stupefacenti, non è consentita né ai sensi dell’art. 240 del codice penale (confisca generale), né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 309/1990. Queste norme, infatti, si applicano specificamente alle ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto il denaro rappresenta il provento o il prodotto di tale attività di vendita.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della sentenza risiede nella distinzione netta tra il reato di ‘detenzione’ e quello di ‘cessione’. La detenzione è un reato di pericolo che punisce il possesso della sostanza, a prescindere da un’effettiva attività di spaccio. La cessione, invece, è il reato che si concretizza con la vendita o la distribuzione della droga, generando un profitto economico.
La Corte ha specificato che, nel caso in esame, all’imputato era stata contestata e affermata la responsabilità solo per la mera detenzione. Di conseguenza, non era ravvisabile il ‘necessario nesso’ tra il denaro sequestrato e il reato per cui era stata emessa condanna. Presumere che quel denaro fosse il frutto di precedenti attività di spaccio, mai contestate né provate nel procedimento, costituirebbe una violazione dei principi di legalità e di correlazione tra accusa e sentenza.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto della confisca del denaro, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per un nuovo giudizio. Questa pronuncia ribadisce un principio di garanzia fondamentale: la confisca del denaro non è una conseguenza automatica dell’accusa di detenzione di stupefacenti. Per essere legittima, deve essere provato che la somma rappresenta il provento di un’effettiva e specifica attività di spaccio. In assenza di tale prova, il denaro deve essere restituito.
È sempre possibile confiscare il denaro trovato addosso a una persona accusata di detenzione di stupefacenti?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la confisca non è automatica. È necessario dimostrare un nesso diretto tra il denaro e un’attività di spaccio (cessione), non essendo sufficiente la sola accusa di detenzione.
Qual è la differenza tra ‘detenzione’ e ‘cessione’ di stupefacenti ai fini della confisca del denaro?
La ‘detenzione’ è il semplice possesso della sostanza. La ‘cessione’ è l’atto di vendita o distribuzione. La confisca del denaro come ‘provento del reato’ è legittima solo se collegata a un’attività di cessione, poiché è da questa che deriva un guadagno economico.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca del denaro. Ha stabilito che non era stato provato il necessario legame tra la somma sequestrata (1.080 euro) e il reato contestato (mera detenzione di cocaina), e ha quindi rinviato il caso al Tribunale per una nuova valutazione sul punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4622 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato il DATA_NASCITA a Pannarano avverso la sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Benevento del 11/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento in data 11 aprile 2023, nella quale si contesta l’illecita detenzione di 208 grammi di cocaina, oltre ad alr’ì reati,
il Tribunale ha disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta, e cioè 1.080 euro, ritenendo la stessa pmvento del reato di detenzione ai fini di spaccio.
2.Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro, nonostante la difesa ne avesse espressamente chiesto la restituzione, anche con il consenso del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis c.p., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ciò in quanto, in relazione a tale reato, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.
Nel caso in esame, non è, invece, ravvisabile il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio sul punto.