Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Senegai il DATA_NASCITA – C.U.I. 03GPKQW
avverso la sentenza del 11/05/2023 del Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Torino.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente aila disposta confisca della somma di denaro.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a NOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione ai reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio cocaina ed eroina. Il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 cod, pen. e 73, comma 7-bis,
d.P.R. cit., ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, ritenuta «evidente provento dell’attività dì spaccio».
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro ai sensi del comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2,11 primo motivo è inammissibile perché in contrasto con la previsione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo il quale il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nessuna di tali situazioni ricorre nel caso di specie, dal momento che contrariamente alla previsione normativa – viene pretesa dal giudicante una specifica motivazione in ordine alla congruità della pena, sulla quale l’imputato, con la richiesta di patteggiamento, ha rinunciato a difendersi (salvo, per quanto si dirà, per l’applicazione della misura di sicurezza della confisca).
3.11 secondo motivo è fondato.
Va, preliminarmente, evidenziato come tale statuizione sia suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come ha recentemente affermato il giudice di legittimità in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, riconoscendo la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l’applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez. U, n.21368 del 26 settembre 2019, AVV_NOTAIO NOME, Rv.279348-01), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non abbia formato oggetto di accordo tra le parti.
3.1.Nella specie, il Giudice non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la somma di denaro sottoposta a sequestro costituisse provento o profitto del reato in presenza di ipotesi di mera detenzione di stupefacente.
Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata. E’ stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di diverse non contestate cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Sez.6, 17/10/2017, Landi, Rv.272204-01); d’altro canto, il Giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per le quali dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede.
In particolare, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, in ipotesi di mera detenzione, può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
In relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, cornma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di abiazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.28324).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla »vz., statuizione della confisca, con rinvi – olffuovo giudizio al fribunale di Torino, sezione GIP, in diversa composizione. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca con rinvio nuovo giudizio al Tribunale di Torino, Sezione GIP, in diversa composizione. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.