Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AOSTA il 04/07/1965
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 13.12.2022 il Gup del Tribunale di Rieti ha applicato a Dessì Siro, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa oltre le spese processuali e la confisca e distruzione dello stupefacente e dei tirapugni in sequestro, nonché la confisca del danaro per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 d stesso d.p.r., , illecitamente deteneva n. 32 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di gr. 15,45 da cui erano ricavabili n. 105 dosi singole medie, stupefacente la cui detenzione era chiaramente finalizzata alla cessione a terzi (fatto commesso in Fara Sabina il 16.2.2024).
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 cod.pen. e per mancanza della motivazione.
Si assume che la confisca della somma sequestrata disposta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. (Euro 4450,00 in contanti) é gravemente lesiva dei diritti del prevenuto, atteso che la somma é stata oggetto di confisca in quanto ritenuta prezzo dell’attività illecita, omettendo qualsiasi motivazione in ordine al nesso di causalità tra il possesso dello stupefacente e la disponibilità della somma di denaro.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo va rilevato che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che disponga una misura di sicurezza, ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
La censura é altresì fondata.
Ai sensi dell’art. 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cu il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto». Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in vi diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436). Ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato. Occorre, però, ribadire che può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). Poiché, ai fini della confisca, il profitto deve derivare dal reato oggetto de giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere che gli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, consentano la confisca di somme rinvenute nella disponibilità di chi sia imputato della mera detenzione di sostanze stupefacenti, non essendo possibile fare riferimento a pregresse condotte di vendita non oggetto di imputazione (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248 e, in motivazione, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME
COGNOME, Rv.265247).
Nella specie l’imputato è stato condannato per un unico reato, ovvero la detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Deve, pertanto, sussistere, per poter procedere alla confisca, un collegamento eziologico tra il denaro ed il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per il quale l’imputato è stato condannato non essendo rispettosa dell’onere motivazionale prescritto la semplice indicazione che la somma é “da ritenere
prezzo dell’attività illecita”.
Deve altresì rilevarsi che in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell’imputato, anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al propri reddito.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti, in diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di Euro
4500,00 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rieti, in diversa persona fisica.
Così deciso l’ 8.5.2025