Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/5/2023 del Tribunale di Genova
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei cellulari in sequestro
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 maggio 2023 il Tribunale di Genova ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 337, 582- 585 cod. pen.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. e vizi della motivazione, per avere il Tribunale disposto la confisca della somma in sequestro, nonostante fosse stata contestata la mera detenzione della sostanza stupefacente. Inoltre, nulla sarebbe stato disposto in ordine al sequestro dei telefoni cellulari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha già avuto modo di affermare che può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12 -sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992 (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka., Rv. 267900 – 01; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME NOMENOME Rv. P_IVA – P_IVA).
L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707).
È, pertanto, certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del delitto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso in esame, tuttavia, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione di sostanze stupefacenti.
Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione. Viene a mancare, quindi, il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva essere confiscata ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Si impongono, pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e la restituzione della somma di denaro in sequestro all’avente diritto.
Giova precisare che i telefoni cellulari non sono stati oggetto di confisca, con la conseguenza che il ricorrente potrà chiederne la restituzione al pubblico ministero.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per l’effetto dispone la restituzione della somma di denaro in sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 5/4/2024