Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7445  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/07/2023, pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Roma applicava a COGNOME NOME la pena concordata per il reato di cu all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sosta stupefacente del tipo cocaina), disponendo, altresì, “la confisca dello stupefac e di quant’altro in sequestro, nonchè la confisca e acquisizione al patrimonio d Stato del denaro sequestrato”.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale dedu l’illegittimità della confisca del denaro in sequestro.
Argomenta che essendo contestata all’imputato la condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente, non trova applicazione nè l’art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309/1990 nè l’art 240 cod.pen, .difettando il nesso di pertinenziali la condotta illecita e la somma di denaro sequestrata; neppure può trova applicazione, come ritenuto dal Tribunale, il disposto dell’art. 240-bis cod.pen quanto l’art. 85-bis dpr n. 309/1990, nel richiamare tale disposizione, ne esc espressamente l’operatività in relazione all’ipotesi delittuosa di cui all’ comma 5, dpr n. 309/1990.
Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato.
Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbi formato oggetto dell’accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 – 01; Sez. U. del 26/09/2019, COGNOME e altri; Sez.3 n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 – 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 – 01).
 Tanto osservato, risulta integrato il vizio dedotto.
E’ stata, infatti, esposta dal Tribunale una motivazione apparente in quan meramente assertiva circa le ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è
fondata l’adozione della misura ablativa della somma di denaro detenuta da ricorrente.
Va ricordato che il denaro – che rappresenta il profitto ricavato da cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato (Sez. 6, n. 26728 04/04/2003, COGNOME, Rv. 226987- non può essere ritenuto profitto dell’attivi illecita qualora sia contestato all’imputato esclusivamente il reato di detenzio sostanze stupefacenti (Sez. 3 n. 7074 dei 23/1/2013, Rv. 253768; Sez.2,n.41778 del 30/09/2015,Rv.265247; Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, COGNOME, cit).
Neanche può ritenersi, che il Tribunale abbia ritenuto di procedere al confisca per sproporzione poiché tale forma di confisca era esclusa dall’art. 85d.P.R. n. 309 del 1990, in vigore al momento detta pronuncia della sentenza, pe il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede la possibilità di applic l’art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 1990, è stato, infatti, modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (in G. 14/11/2023, n.266), che ha disposto, con l’art. 1, comma 1, la conversione, c modificazioni, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (in G.U. 15/09/2023, n. 216).
 Ne consegue, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, limitatamente alla somma di denaro confiscata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alta confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.
Così deciso il 24/01/2024