Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena concordata in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Roma il 13 settembre 2024. Con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto di ufficio la confisca della somma di euro 5.800,00 TARGA_VEICOLO in sequestro, TARGA_VEICOLO con la motivazione che detta somma era derivante da pregressa attività di cessione di sostanze stupefacenti.
Nel capo di imputazione è stata contestata alla ricorrente la detenzione a fini di spaccio, in concorso con altra coimputata, all’interno di un appartamento, di un quantitativo non determinabile di sostanza stupefacente, versata nello scarico del water all’atto del controllo della polizia giudiziaria; di tale quantitati erano stati recuperati n. 2 involucri contenenti 1,209 grammi lordi di cocaina.
Avverso la sentenza ha COGNOME proposto ricorso l’imputata, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 240 cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309/90 per avere il Tribunale disposto la confisca della somma di denaro. Il difensore osserva che non sussiste alcun collegamento eziologico tra il denaro e la fattispecie di reato consistente nella detenzione illecita di sostanza stupefacente: non essendo stata contestata la cessione o la vendita, la somma di denaro non può essere considerata profitto del reato per cui si procede. Nell’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del detentore non può costituire il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata della commissione dell’illecito.
3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.
2.Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione,
la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza, ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).
3. Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. ovvero, per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, costituendo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Rv.264941).
In tema di reati inerenti li stupefacenti tale previsione è ripresa dall’art 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90, a norma del quale nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 73 comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede.
In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere, invece, la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna. sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv.265247, in motivazione)
In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato se ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio a esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condanNOME non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzioNOME al proprio reddito.
L’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, peraltro, è stato, di recente, modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.
La confisca allargata – oggi prevista dall’art. 240-bis c.p., in precedenza dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in I. 356/1992 – è un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240-bis c.p., c.d. reati-spia; la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, a per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzioNOME al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; la mancata giustificazione da parte del condanNOME della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità, ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzioNOME al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Rv. 284378 ).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, Rv. 226491), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata.
4. Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza di applicazione pena, il giudice ha dato atto che il denaro in sequestro doveva essere confiscato ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 “trattandosi di somma derivante da pregressa attività illecita di detenzione di sostanze stupefacenti”. Pur avendo operato il riferimento alla norma che prevede la “confisca in casi particolari”, il giudice non ha adottato la motivazione conseguente, ovvero non ha indicato le ragioni per cui detta somma era di valore sproporzioNOME al reddito e non ha menzioNOME la mancanza di giustificazione da parte del condanNOME della provenienza lecita di quella ricchezza, bensì ha giustificato la apprensione della somma in quanto provento di attività di spaccio, come detto non contestata. In tal modo, nel dare conto della derivazione della somma da reati non contestati né accertati, è incorso nel vizio segnalato dal ricorrente.
COGNOME
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio sul punto al Tribunale di Roma, che nel nuovo giudizio, dovrà operare la valutazione inerente la statuizione sul denaro in sequestro alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma i 16 settembre 2025 Il AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME re