Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEGEJA OLTION CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Torino in data 11.12.2023 per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso totale di 134, 36 gr, e di oltre 8 kg. di marijuana, destinata allo spaccio, nonché per la ricettazione e la detenzione illegale di una pistola TARGA_VEICOLO. Il giudice ordinava la confisca del denaro, delle armi e delle munizioni in sequestro.
A parere della difesa, con un unico motivo di ricorso, si appalesa il vizio di violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro.
3. GLYPH La difesa sostiene che la confisca appare motivata unicamente dall’asserita provenienza del denaro dall’attività di spaccio ma “non solo alcuna prova è stata assunta circa la possibilità di qualificare il denaro sequestrato come profitto del reato ma, neppure, è stata provata né, infatti, contestata l’attività di spaccio, trattandosi di una ipotesi di mera detenzione”. Mancando, pertanto, la prova del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro e il reato il ricorrente chiede l’annullamento della disposta confisca.
GLYPH Il procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato in quanto si impernia in modo specifico sulla pertinenzialità, genericamente asserita in motivazione, tra la somma di denaro sequestrata e la destinazione non personale della detenzione di oltre 8 kg di sostanze stupefacenti costituita complessivamente da marijuana e cocaina, custodita in una cantina nella disponibilità dell’imputato.
La motivazione espone gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero costituiti dalla comunicazione di notizia di reato, dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro nonché dall’esame tossicologico della sostanza, e dallo stesso verbale di interrogatorio in sede di udienza di convalida, ma dedica solo un’apparente argomentazione per desumere che il possesso del denaro sia associato al reato di detenzione di una
sia pur considerevole quantità di sostanze stupefacenti. La stringata locuzione esplicativa, per cui tale possesso appare “ragionevolmente pertinenziale rispetto a quanto in contestazione”, costituisce un’affermazione apodittica e tautologica che non espone quale sia in concreto il nesso pertinenziale che giustifica l’ablazione del denaro.
La sintetica formula adottata dal giudice, pur alla luce di altri passaggi significativi della motivazione, non evidenzia sufficientemente il rapporto direttamente pertinenziale della somma di denaro sequestrata con le due imputazioni riguardanti la detenzione (e non la cessione) di stupefacenti. Si osserva che da quanto indicato nella prima parte della motivazione e da quanto specificamente emerge dal sequestro di un quantitativo pari a quasi 40 mila dosi di marjivana e oltre 570 dosi di cocaina, oltre che di due bilancini elettronici di precisione, non v’è in motivazione un’automatica e ragionevole deduzione, invero espressa superficialmente e tautologicamente dal giudice del patteggiamento, circa il collegamento tra la disponibilità economica di una somma di denaro, nemmeno indicata, e la rilevante quantità di stupefacente detenuta.
Da tale generica motivazione si dedurrebbe che la confisca del denaro sarebbe stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. ma “in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.” (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01). Questa sezione della Corte, in particolare, ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
Dalla motivazione nulla emerge sul rapporto tra il reato e la somma di denaro e se, in particolare, trattasi di confisca diretta del prodotto o del profitto del reato che “si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed GLYPH immediata GLYPH dalla GLYPH commissione GLYPH dell’illecito” (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01).
Il Collegio ritiene, pertanto, di annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca e rinvia al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.
GLYPH
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca e rinvia al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il consigliere estensore