Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KONE LASSINA C.U.I. NUMERO_DOCUMENTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del giudice di prim qualificato il fatto ai sensi dell’ art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990 e rideterm in anni due ed euro 3000 di multa.
Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, nell’accogliere il mot relativo alla derubricazione dei fatti contestati, ha quantificato la pena base per all’ad 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, in misura prossima al massimo edittale, senz alcuna adeguata motivazione ed anzi utilizzando mere formule di stile. Evidenzi giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il corretto adempimento dell’obbligo di nella determinazione del trattamento sanzionatorio impone l’espressa indicazione dell che hanno portato il giudice a discostarsi dal minimo edittale. Al riguardo, e insufficienza del richiamo alla quantità di sostanza, alle dosi ricavabili e ai prece quanto la quantificazione della pena base nella misura prossima al massimo edittale i onere motivazionale specifico e dettagliato che non si limiti a un mero richiamo dei c all’art. 133 cod. pen., o all’utilizzo di formule stereotipate, quale quella che si li la quantità di sostanza stupefacente detenuta e le dosi ricavabili. Nella specie, trat 11,712 di cocaina, quindi di un quantitativo non ingente. Il giudice a quo ha anche fatto richiamo ai precedenti penali del ricorrente in modo generico, senza alcuna specifica ind quante condanne l’imputato abbia riportato, per quali reati e in che epoca tali rea commessi. Pertanto, anche sotto questo profilo, è carente la motivazione della impugnata che non ha in alcun modo indicato per quali ragioni da tali precedenti abbi una particolare propensione al reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e di legge in relazione all’applicazione della confisca. La Corte territoriale ha r fattispecie nell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma, tuttavia confermando, er la confisca dei telefoni cellulari già in sequestro, affermando che tali strumenti sono per contattare gli acquirenti. Tuttavia, nel caso di specie, all’imputato è con detenzione della sostanza e non la cessione a terzi. Pertanto, anche sotto quest manifesta un evidente vizio di legittimità, posto che il giudice non ha neppu considerazione che i cellulari vengono utilizzati quotidianamente anche per altri sc anche qualunque riferimento alla possibilità che la disponibilità di tali disposit aumenti il pericolo di recidiva. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la di confisca facoltativa, il giudice di merito deve motivare in ordine alla circostanza
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disponibilità del bene sequestrato possa aumentare le probabilità di commissione d reati.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell’ad 240 vizio della motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, in quanto il gi a quo, erroneamente, ha posto a carico dell’imputato l’onere della prova della legittima prov danaro, nonostante nel caso di specie sia contestata la sola detenzione finalizzata a La Corte di appello ha confermato la confisca del denaro, per la precisione di e qualificandolo tale somma come provento del reato e riferendosi quindi a precedenti ed cessioni di stupefacente, tuttavia non contestate nell’odierno procedimento e che, non legittimano la confisca nei casi di mera detenzione ai sensi dell’art.73, co d.P.R.309/1990. Richiama in tal senso Sez. 3, n. 16509 del 30/04/2021 che ha aff principio secondo il quale non sono confiscabili le somme di danaro che costituiscono r precedenti e diverse cessioni di droga e sono destinate a ulteriori acquisti del sostanza, non potendosi tali somme qualificarsi né come strumento né come prodotto pr prezzo del reato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ordine al primo motivo, si osserva che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale quanto più il giudice intenda discosta edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del p discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggett dall’art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio. Ma vi irrogata si approssimi al minimo edittale l’obbligo di motivazione diviene meno p potendo essere soddisfatto anche attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass., n. 2925 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464).
1.1. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro d adeguata, avendo la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi del comma q 73 d.P.R.309/1990, ha ritenuto di irrogare una pena in misura superiore ai minim facendo riferimento alla quantità di sostanza di stupefacente detenuto e al nume ricavabili, trattandosi di 61 involucri per un peso netto di grammi 11,712 stupefacente del tipo cocaina contenenti grammi 6,207 di principio attivo. Il giudi a quo ha fatto anche riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, al qua
la recidiva reiterata e specifica nel quinquennio. Pertanto, il giudice di merito ha in specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pe stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.
2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la confisca facoltativa di cui all’art comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riv effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez.6, n.34088 del 07/0 Rv. 226687).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha riqualificato il fatto ai sensi del comma dell’art. 73 d.P.R.309/1990 alla luce dei criteri statistici espressi dalla giurisprudenza dell di legittimità da Sez.6, n. 45.051 del 03/11/2022 Ud. (dep. 25/11/2022 ) Rv. 284149 ( dif Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319), ed ha affermato che la condotta concerne attività di spaccio modesta e rudimentale. Inoltre, il giudice di merit esplicitato che l’utilizzo dei due cellulari utilizzo è funzionale alla cessione dello stupe circostanza che si desume dal rinvenimento, unitamente allo stupefacente, all’interno d domicilio dell’imputato, anche di un quadernino recante indicazione di nomi e di cifr giudice ha quindi indicato il nesso di asservimento tra il reato ascritto all’imputato cellulari rinvenuti nella sua disponibilità.
3.La terza doglianza è fondata. Ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l’ipotesi cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del dan trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240, comma cod. pen. e non ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. (Sez. 4, n.4199/08 dell’11/12/2007, 238432). L’art 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del rea Il profitto è costituito dal lucro e cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttam indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, 3/07/1996, Chabrui, Rv. 205707) E’, pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Si afferma infatti che può procedersi alla confisca del de trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra ques e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destina ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né com “strumento”, nè quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del r (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; Sez.4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248). È, pertanto, illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art.240, co primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacen non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere (Sez.3, n.7 23/01/2013, Rv.253768).
Nel caso di specie, il giudice ha affermato che la somma detenuta dovesse ritenersi provento dell’attività illecita, sebbene sia contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non vendita di sostanze stupefacenti. L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea all regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto d reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l’ int del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputa somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato pe quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee all’imputazio alla declaratoria di responsabilità. Si impone dunque un pronunciamento rescindente in ordine alla confisca del danaro.
Le considerazioni di cui sopra impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 95, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 95 euro con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente