Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Taurianova il 16/01/1972;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 18/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da NOME COGNOMEcondannato per detenzione di sostanze stupefacenti con sentenza pronunciata il giorno 8 novembre 2018 dal medesimo Giudice per le indagini preliminari) alla confisca di denaro in quanto ritenuto proveniente da illecito e la conseguente richiesta di restituzione delle cose confiscate.
In particolare, il giudice dell’esecuzione, ha ritenuto l’opposizione infondata poiché a pag. 10 della sentenza di condanna sopra indicata è indicato che il vincolo di indisponibilità del denaro è stato disposto in quanto le “altre cose”, oltre alla sostanza stupefacente confiscata ex se, sono proventi del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1 Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e). cod. proc. pen., la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione alla valutazione del contenuto delle richieste difensive, con particolare riferimento alle condizioni di applicazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. come da rinvio normativo dell’art 85 d.P.R. 309/90.
In sostanza, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non ha preso in considerazione il fatto che egli è stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente e non già per il reato di spaccio, non essendo stata commessa alcuna condotta di cessione a terzi; inoltre, non è sufficiente affermare, al fine di negare la restituzione del denaro, che con la sentenza di condanna è stata disposta la confisca di “altre cose”.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 85 d.P.R. 309/90 ed osserva che l’ordinanza impugnata disattende il citato art. 85 poiché in motivazione è assente qualsiasi tipo di riferimento ai presupposti dell’art
240-bis cod. pen. e alla sussistenza del nesso di pertinenzialità ex art 240 cod. pen. Al riguardo deduce che la prima norma impone confisca obbligatoria delle sostanze stupefacenti ed è palese che il denaro non appartenga a questa categoria di beni, mentre la seconda richiede l’accertamento del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato, in assenza del quale (come verificatosi nel caso in esame) l’art. 240 cod. pe . non può trovare applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato.
Invero, quanto alle condizioni per l’applicazione della confisca ex art. 240bis cod. pen., si rileva che effettivamente l’ordinanza impugnata ha omesso di argomentare, ma ha rigettato la richiesta di restituzione delle somme di denaro basandosi esclusivamente sul riferimento “alle altre cose” contenuto nella sentenza di condanna, includendo in esse anche il denaro sequestrato ed oggetto della richiesta di restituzione.
2.1. Inoltre, è noto che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; infatti, in relazione al reato di cui all’art 73 d.P.R. 309/90 non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece solo all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4 , Sentenza n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01).
2.2. Pertanto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto adeguatamente motivare tenendo conto di quanto previsto dall’art 85 d.P.R. 309/90 (che rinvia all’art 240-bis cod. pen.) e avrebbe dovuto considerare che, in assenza di una condotta di spaccio e stante la sola condanna per detenzione di stupefacente, non si applicano gli altri tipi di confisca in casi particolari.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra delineati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di PalmiUfficio G.I.P.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.