Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Serbia il 10/05/1991, avverso la sentenza del 17/07/2024 del Tribunale di Trento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 10.350,00, con restituzione del denaro in sequestro.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 luglio 2024, il Tribunale di Trento ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto e trasportato sostanze stupefacenti, in particolare tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 300, trasportati a bordo dell’Audi A4, tg. TARGA_VEICOLO, e di cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 488, detenuti all’interno del bar “RAGIONE_SOCIALE“, sito in Lavis, INDIRIZZO di proprietà dello stesso; con la predetta sentenza è stata disposta la confisca di quanto in sequestro, comprendente anche la somma di euro 2.000,00, suddivisi in una banconota da 100,00 euro e in 38 banconote da 50,00 euro, rinvenuti a bordo della predetta autovettura e della somma di euro 8.350,00, suddivisi in 6 banconote da 500,00 euro, 9 banconote da 200,00 euro, 12 banconote da 100,00 euro, 45 banconote da 50,00 euro, 5 banconote da 20,00 euro, rinvenuti in un borsello all’interno di uno zaino dietro il bancone del predetto bar.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sul capo di sentenza relativo alla confisca del denaro, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240, 240-bis cod. pen., 73, comma 7-bis, e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e per conseguente illegalità della confisca.
Deduce la difesa che il ricorrente, incensurato e gestore di un noto bar a Lavis (TN), era tratto in arresto il 18/01/2024 con l’accusa di detenzione a fini di spaccio per la quale ha patteggiato la pena con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione. Espone che, a fronte di un sequestro probatorio di denaro operato dalla P.G., il P.M. lo aveva qualificato come preventivo, chiedendone al G.I.P. la convalida. Il G.I.P., con provvedimento del 25/01/2024, aveva rigettato la richiesta e disposto la restituzione delle somme al ricorrente. Il P.M., anziché dar corso alla restituzione delle somme, aveva sottoposto il denaro a sequestro probatorio con decreto del 26/01/2024. All’udienza del 17/07/2024, il G.I.P. aveva pronunciato sentenza di patteggiamento, disponendo la confisca di “quanto in sequestro”, ivi compresa la somma di denaro di complessivi euro 10.350,00, senza spiegarne le ragioni.
Lamentava, innanzitutto, che la confisca era in contrasto con la norma di cui all’art. 240 cod. pen., trattandosi di mera detenzione di droga e non di spaccio.
Lamentava, in secondo luogo, che la disposta confisca era in contrasto anche con la disciplina di cui all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, per le stesse
ragioni, trattandosi di detenzione di droga e non di spaccio, tanto che il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M.
Né la somma di denaro poteva essere qualificata come corpo del reato, non costituendo il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di mera detenzione d sostanza stupefacente.
Infine, la confisca neanche poteva giustificarsi ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., atteso che le indagini patrimoniali disposte dal P.M. nei confronti del ricorrente avevano dimostrato che quest’ultimo, con l’esercizio commerciale, nel quadriennio 2019-2022, aveva mantenuto un volume di affari oscillante tra euro 85.528,00 ed euro 357.772,00, oltre ad essere comproprietario di un immobile acquistato nel maggio 2022 per un importo di euro 300.000,00, per cui la somma in sequestro non poteva essere ritenuta di provenienza ingiustificata, né sproporzionata rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale dell’imputato.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, non avendo il Tribunale motivato in merito al capo della sentenza relativo alla confisca del denaro in sequestro.
1.1 Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).
L’ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca sia stata oggetto di accordo tra le parti.
1.2 Tanto premesso, occorre anzitutto ricordare che in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria.
Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro
ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazion eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, Forcari, Rv. 242688), con la precisazione che in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 276574).
Ciò premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l’obbligo di motivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, emergendo l’omessa motivazione quanto alla disposta confisca, non avendo il giudice specificato il tipo di confisca oggetto della decisione.
1.3 Va ricordato, in proposito che, trattandosi di condanna per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4 comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabili invece all’ipotes di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248).
Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l’intro del relativo corrispettivo. Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra i reati ascritti all’imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Non vale affermare, in imputazione, che il denaro sequestrato, per il taglio di monete, le modalità di custodia ed il numero delle dosi, fosse provento dell’attività di spaccio, quando la contestazione riguarda soltanto detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.
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Non è, dunque, applicabile l’art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggi economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto), né l’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, facente anch’esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l’ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un val corrispondente (al profitto o al prodotto).
1.4 In relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990).
1.5 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame impone, conformemente alle conclusioni scritte presentate dal Procuratore Generale, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché il Tribunale di Trento, nel disporre la confisca di quanto in sequestro, dunque anche del denaro, ha omesso di illustrare i motivi della confisca, che involgono valutazioni di merito non consentite in questa sede.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca delle somme di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.