Confisca Denaro e Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 46618/2023 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla legittimità della confisca denaro derivante da attività di spaccio e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di condanna. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un individuo condannato per spaccio di lieve entità, il quale aveva impugnato sia la confisca di una somma di denaro trovata in suo possesso sia la severità della pena inflittagli. L’esito è stato una declaratoria di inammissibilità, che consolida principi fondamentali in materia.
I Fatti del Caso: la Condanna e il Ricorso
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che punisce i fatti di lieve entità. Oltre alla pena, i giudici di merito avevano disposto la confisca di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, ritenendola provento dell’attività illecita.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Illegalità della confisca: Sosteneva che la misura fosse ingiustificata e non adeguatamente motivata.
2. Eccessività della pena: Contestava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.
L’Analisi della Corte di Cassazione: i Motivi dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi ‘manifestamente infondati’ e, di conseguenza, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
La Legittimità della Confisca Denaro
Sul primo punto, relativo alla confisca denaro, i giudici hanno stabilito che la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione ‘specifica ed adeguata’. La misura di sicurezza era stata giustificata sulla base di due elementi cruciali:
* La chiara derivazione della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento.
* La mancata dimostrazione, da parte dell’imputato, della provenienza lecita del denaro.
La Cassazione ha ribadito che i giudici di merito hanno correttamente adempiuto all’obbligo di motivazione, spiegando perché le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato non fossero attendibili. Inoltre, è stata evidenziata la sproporzione tra il valore patrimoniale confiscato e il reddito o l’attività economica ufficiale dell’imputato, un fattore che rafforza la presunzione della provenienza illecita.
La Congruità della Pena Inflitta
Anche il secondo motivo, riguardante l’eccessività della sanzione, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ‘congrua e priva di fratture logiche’. In particolare, è stato sottolineato come i giudici di merito avessero adeguatamente giustificato lo scostamento della pena dal minimo edittale, rendendo la loro decisione immune da censure di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati. In primo luogo, in presenza di prove che collegano una somma di denaro a un’attività criminale, l’onere di dimostrarne la provenienza lecita ricade sull’imputato. Una semplice affermazione non è sufficiente; sono necessarie prove concrete e credibili. La sproporzione rispetto al reddito dichiarato è un indizio forte che i giudici possono e devono considerare.
In secondo luogo, il controllo della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito. Non può entrare nel ‘merito’ della scelta sanzionatoria, a meno che questa non sia palesemente irragionevole o immotivata. In questo caso, la motivazione è stata giudicata adeguata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non su un generico dissenso rispetto alle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito. Per contestare efficacemente una confisca denaro, è indispensabile fornire prove documentali solide che ne attestino l’origine legale. Allo stesso modo, per criticare la misura della pena, è necessario individuare specifiche contraddizioni o illogicità nel percorso argomentativo del giudice, e non limitarsi a lamentarne l’eccessiva severità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un ricorso privo di fondamento.
Quando la confisca di denaro trovato in possesso di un imputato per spaccio è legittima?
Secondo l’ordinanza, la confisca è legittima quando la misura è oggetto di una motivazione specifica e adeguata che la collega all’attività illecita e quando l’imputato non riesce a fornire una dimostrazione credibile della sua provenienza lecita.
Cosa deve dimostrare l’imputato per evitare la confisca del denaro?
L’imputato deve fornire giustificazioni attendibili e prove concrete sulla provenienza lecita del denaro, dimostrando che non è il frutto dell’attività di spaccio. La mera affermazione non è sufficiente, soprattutto se esiste una sproporzione tra la somma e il reddito o l’attività economica dichiarata.
Perché un ricorso contro la severità della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è inammissibile se il motivo è manifestamente infondato, ovvero se la motivazione fornita dal giudice di merito per la determinazione della pena è congrua, logica e priva di contraddizioni, specialmente nel giustificare lo scostamento dal minimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46618 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 23632/23 Biancoli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dall’imputato sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sul derivazione della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento nonché sulla mancat dimostrazione di lecita provenienza; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l’obblig motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustifica eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imp la sua effettiva attività economica;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si GLYPH contesta l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, che lo stesso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche, con particolare riguardo allo scostamento dal mini edittale (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023