Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23727 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 13/03/2001 COGNOME nato a PADOVA il 10/06/1996 COGNOME nato a AGRIGENTO il 17/01/2006 COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/12/2002
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e 4 ricors0;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
In difesa del ricorrente COGNOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di CATANIA che, dopo aver esposto nei dettagli tutti i motivi di ricorso, conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
L’avvocato NOME COGNOME è presente altresì in qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. per delega orale, dell’avvocato COGNOME, difensore di COGNOME e dell’avvocato COGNOME entrambi del foro di CATANIA difensore dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME il quale si riporta ;4A. GLYPH atvi GLYPH rx , C GLYPH vl
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Catania che aveva riconosciuto COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di detenzione in concorso di circa trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che detenevano all’interno di abitazione monitorata dagli investigatori quale piazza di spaccio, nonché di un tentativo di cessione di sostanza stupefacente dello stesso tipo in favore di un cliente e, ritenuta la continuazione tra i reati qualificati ai sensi dell’art.73, comma 5 dPR 309/90, con l’aggravante del numero delle persone, ritenuta la recidiva per COGNOME e Aversa, li condannava ciascuno alla pena di giustizia, previa la riduzione per la scelta del rito.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
2.1. La difesa di COGNOME NOME deduce vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.
2.2. AVERSA NOME assume difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in assenza del rinvenimento di stupefacente e soldi nella sua disponibilità e trattandosi di abituale assuntore di stupefacenti. Chiede la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 e deduce vizio motivazionale con riferimento alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. COGNOME Orazio deduce vizio motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità, desunta dalla mera presenza dell’imputato sul luogo del reato, trattandosi anch’esso di mero assuntore di stupefacente che si era portato presso il luogo di spaccio ai fini dell’acquisto, ove si era trattenuto brevemente allorquando era stato tratto in arresto, mentre le dichiarazioni degli altri clienti, utilizzate dai giudici di merito, erano generiche e prive di element individualizzati sulla presenza del COGNOME quale detentore dello stupefacente e autore delle cessioni.
Con una seconda articolazione deduce violazione di legge con riferimento alla operata confisca del denaro ai sensi dell’art.240 cod. pen., laddove al ricorrente era contestato un tentativo di cessione per il corrispettivo di euro cinque e che pertanto il denaro ad esso sequestrato, pari a euro 50, non poteva essere né il prezzo, né il profitto del reato che gli veniva contestato.
2.4. La difesa di COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità assumendo che
mancava del tutto la prova del collegamento tra l’imputato con lo smercio del stupefacente all’interno dell’abitazione, non essendo stato eseguito al riconoscimento individualizzante. Si duole infine del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi, ad eccezione dell’articolazione del COGNOME concernente la confisca del denaro, sono inammissibili dal momento che i motivi articolati o v n Aai sono consentiti dalla legge in sede di legittimit~ riproduttivi di pro censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata, in quanto privi dell puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenzia dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, su motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione).
3.1 I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con l motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corrett in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limitano a rei doglianze in punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte.
Inammissibile è innanzitutto la censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90, atteso che i giudici di mer avevano riconosciuto la suddetta riqualificazione.
3.2. I motivi proposti dalle difese di COGNOME e COGNOME oltre a presentare profili di aspecifícità, mostrano di non confrontarsi co argomenti indicati dai giudici di merito con í quali veniva evidenziato che il lu di spaccio era stato monitorato dalle forze dell’ordine per un periodo trascurabile, che i tre imputati si sono intrattenuti nell’abitazione, ove rinvenuto lo stupefacente, il denaro e gli strumenti dello spaccio, per un temporale incompatibile con quello necessario all’acquisto e, al contempo, tut gli acquirenti, identificati dalle forze di polizia, per essere transitati nel ritrovo, hanno ammesso di avere acquistato lo stupefacente e hanno riconosciuto negli imputati i soggetti che abitualmente incontravano nella suddetta abitazio e da cui venivano riforniti . Con particolare riferimento alla posizione COGNOME, che assume di essere un mero assuntore che si era recato nella piazza di spaccio per fumare, il giudice distrettuale ha evidenziat contraddizioni del suo propalato con riferimento al possesso dello stupefacente rappresentava che, nel corso dell’intero turno di servizio degli inquiren
COGNOME era stato visto intrattenersi all’interno del luogo di spaccio, mentre i singoli acquirenti vi avevano fatto ingresso per poi allontanarsi. Secon giudice di appello tutti gli acquirenti fermati (NOME, COGNOME e COGNOME) hanno riconosciuto gli odierni ricorrenti quali soggetti stabilmente presenti nel luo spaccio ove era stato rinvenuto lo stupefacente in bella mostra, nonché qua soggetti a cui rivolgersi per chiedere dello stupefacente da condividere (NOME COGNOME).
3.3 Con riferimento ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, giudici del gravame hanno dato conto delle ragioni del diniego del riconoscimento ai prevenuti delle circostanze attenuanti generiche, anche rispetto agli impu non interessati da precedenti condanne (COGNOME e COGNOME), evidenziand l’assenza di elementi da valorizzare, quale il comportamento processuale, a fron della pervicace negazione di responsabilità, e il carattere organizzato e condi dell’attività di spaccio, desunto dal rinvenimento di vari strumenti p preparazione e il confezionamento dello stupefacente e dal sistema d videosorveglianza dell’ingresso dell’abitazione, che consentiva agli imputa tramite video camera e televisore, di tenere sotto controllo gli spazi es all’edificio.
La statuizione appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’ della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuan generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (co 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Co ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclu riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché a negativo comportamento processuale).
3.3.1. Il trattamento sanzionatorio, fissato, quanto alla pena detentiv anni uno di reclusione per tutti gli imputati, e pertanto al di sotto della della forchetta edittale della fattispecie di cui all’art.73 comma 5 dPR 309 appare espressione della discrezionalità del giudice di merito che risulta ess manifestata in termini né illogici, né arbitrari e che pertanto sfugge al sind del giudice di legittimità.
La sentenza deve invece essere annullata quanto alla statuizion concernente la confisca della somma di denaro di euro 50 rinvenuta sulla persona del COGNOME in quanto la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla
Corte di appello, non può ritenersi profitto o prezzo del reato di cessione, il risulta contestato solo a livello di tentativo.
Invero, in relazione al denaro in sequestro i iia sentenza impugnata non ha tOgg0 conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o prof del reato con riferimento alla detenzione che esula dall’episodio di ten cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sos stupefacenti previsto dall’art.73, comma 5 d.P.R. 309/90 può procedersi all confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussista nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata. ‘E stato a dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulter acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né com “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Rv. Sez. n.55852 del 17/10/2017, COGNOME, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito no hanno dato conto, né avrebbero potuto farlo, delle ragioni per cui dette somm confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si proce In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefac il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottopo a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bi pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 o 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale r non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di c di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermat responsabilità: Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv.283248). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell’a bis cod.pen,. come richiamato dall’art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza detenzione di stupefacente qualificata ai sensi del comma 5 dell’art.73 d. 309/90. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tutti gli altri motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, co conseguente condanna dei ricorrenti COGNOME NOME, AVERSA NOMECOGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si liquida in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 proc. pen.
In accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla difesa di COGNOME NOME COGNOME dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro d cui dispone la restituzione all’avente diritto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell somma di euro cinquanta, di cui dispone la restituzione a COGNOME NOME
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME GiuseppeCOGNOME e COGNOME
NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2025
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