Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35440 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ribaditi con la memoria difensiva proposta in vista dell’odierna udienza, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado già disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: l’imputato, in data 11 gennaio 2022, veniva trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish del peso di oltre 21 chilogrammi, con THC puro e corrispondente ad oltre sei chilogrammi nonché della somma 656.870 occultata in un ripostiglio della casa dei genitori di cui l’imputato aveva la chiave.
Il motivo di ricorso sulla eccessività della pena – che secondo l’assunto difensivo non aveva tenuto conto dei rilievi svolti con i motivi di appello – è generico e manifestamente infondato non emergendo, nel calcolo della pena (determinata in anni due e mesi quattro di reclusione partendo dalla pena di anni tre e mesi sei di reclusione con l’aumento per la circostanza di ingente quantità), alcuna illegalità della pena comminata, che resta ben al di sotto, con l’aumento per l’applicazione della circostanza aggravante, del valore medio sicchè non è necessario che nella motivazione della sentenza siano puntualmente indicati i passaggi intermedi nel calcolo della pena che i giudici di merito hanno ritenuto congrua rispetto alla gravità del reato.
L’ulteriore motivo di ricorso, sulla disposta confisca è anch’esso generico e manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e ha, conseguentemente, chiarito che non era dimostrata la legittima provenienza della somma già sottoposta a sequestro preventivo e, quindi, a confisca (euro 656.870 in denaro contante custodito nei cassetti realizzati sotto i ripiani di un ripostiglio dell’abitazione dei genitori dell’imputato ma, in realtà, da questi condivisa, denaro costituito da mazzette da 50 o 100 euro).
Premesso che la sentenza impugnata è stata emessa in data 28 novembre 2023, rileva il Collegio che la consulenza di parte era stata depositata nel corso del giudizio di primo grado ed era stata già oggetto di esame della sentenza di primo grado alla quale quella impugnata rinvia (cfr. pag. 5).
Corrette risultano, pertanto, le conclusioni dei giudici di merito secondo le quali la somma non trova giustificazione nei redditi leciti dell’imputato e men che
mai in quelli della madre (che la consulenza ha ricostruito a partire dagli anni ’50 del secolo scorso) pervenendo alla inverosimile conclusione che la madre dell’imputato e questi hanno prodotto redditi ascendenti a oltre 500.000 euro la prima e 300.00 euro il secondo, a partire dagli anni novanta ed evidenziandone, in particolare, anche la evidente sperequazione, tenuto conto delle spese correnti anche di una famiglia di braccianti con poche pretese: non è manifestamente illogico escludere che la somma costituisca “risparmio” accumulato dalla madre dell’imputato o dall’odierno ricorrente, al quale, era, invece, immediatamente riconducibile la disponibilità del denaro.
Infine, la disponibilità della somma di denaro confiscato, è stata ritenuta congrua con riferimento al reato per il quale si procede che vede il ricorrente inserito in un rilevante traffico di sostanze stupefacenti, analogamente alle descritte caratteristiche della somma che si presentava suddivisa in mazzette da 50 e 100 euro, congruità e suddivisione che, secondo criteri di «ragionevolezza temporale», sono stati ritenuti dai giudici di merito collegati all’accumulazione di illecita ricchezza che la tipologia di reato per cui si procede è ordinariamente idonee a produrre.
Risulta evidente, alla luce delle suesposte considerazioni, che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non dimostrata la legittima provenienza della somma in sequestro facendo riferimento alla mancanza di prova sia della provenienza legittima che evidenziandone la sproporzione rispetto ai redditi leciti prodotti dal ricorrente ribadendo la infondatezza delle allegazioni difensive.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2024
La Pre f s ente rel.